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Non idoneità concorso Polizia Penitenziaria per deficit staturale

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3789 del 1999, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Erennio e Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via degli Scipioni n. 52;

contro

il Ministero di Grazia e Giustizia (ora Ministero della Giustizia), in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

– del decreto del Ministero di Grazia e Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, a firma del Direttore generale, datato 21.12.1998, notificato il 23.12.1998, con il quale il ricorrente è stato giudicato non idoneo per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui all’art. 122, lett. b), del D.Lgs. 30.10.1992, n. 443, in relazione al concorso per l’assunzione nel Corpo di Polizia penitenziaria di cui al D.L. 13.9.1996, n. 479;

– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale al provvedimento impugnato, ivi compresi il bando di concorso pubblicato sulla G.U. 4^ serie speciale 3.12.1996, n. 96, di aumento organico di 1.400 unità di personale maschile del Corpo di Polizia penitenziaria, nella parte in cui è prevista l’insindacabilità dei giudici di non idoneità formulati dalle commissioni mediche e l’automatica esclusione dall’assunzione, nonché il provvedimento della Commissione accertamenti psicofisici a firma del Segretario della Commissione, datato 21.12.1998, notificato in pari data, di non idoneità per “deficit statura cm 163 art. 122 B”.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nella pubblica udienza del giorno 30/10/2008 la dott.ssa Rita Tricarico e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale d’udienza;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il Ministero di Grazia e Giustizia ha emanato il bando per aumento organico di personale maschile del Corpo di Polizia penitenziaria, pubblicato nella G.U. 4^ serie speciale 3.12.1996, n. 96.

Il ricorrente, avendo presentato domanda di partecipazione, in data 21.12.1998 è stato convocato per essere sottoposto ad un esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli artt. 122 e 123 del D.Lgs. 30.10.1992, n. 443.

In tale occasione è stato giudicato non idoneo all’assunzione nel Corpo de quo “per deficit staturale cm. 163”, ai sensi del menzionato art. 122, lett. b), del D.Lgs. n. 443/1992, ed in pari data, con decreto del Direttore generale del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, è stato escluso dalla predetta assunzione.

Avverso il richiamato provvedimento, nonché il bando di concorso, nella parte in cui è prevista l’insindacabilità dei giudizi formulati dalla commissione medica e la conseguente automatica esclusione, e l’atto presupposto al provvedimento, proveniente dalla Commissione psicofisici, datato 21.12.1998, è stato proposto il presente gravame, fondato sui seguenti motivi di censura:

1) violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost. – eccesso di potere sotto vari profili: le disposizioni del bando che stabiliscono l’insindacabilità dei giudizi di non idoneità conseguenti a visite mediche sarebbero illogiche e manifestamente ingiuste, ponendosi in contrasto con i principi sanciti dalla Costituzione, dovendosi affermare che il carattere tecnico di detti giudizi non impedisca la tutela giurisdizionale;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 122, lett. b), del D.Lgs. 30.10.1992, n. 443 – eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore sui presupposti, illogicità, contraddittorietà, sviamento, difetto ed insufficienza di istruttoria: sarebbe evidente il travisamento dei fatti, atteso che il ricorrente, sottopostosi subito dopo la visita in questione ad esami strumentali presso strutture pubbliche, sarebbe risultato con una statura ben al di sopra del limite minimo prescritto e, d’altra parte, tale deficit non sarebbe emerso neppure in precedenza, al momento dell’accertamento dell’idoneità nella visita di leva e poi ai fini dell’incorpamento presso il battaglione C.C. di appartenenza; detta incongruenza consentirebbe al Tribunale di ordinare all’Amministrazione di effettuare nuovi accertamenti;

3) eccesso di potere per carenza ed illogicità della motivazione e per vizio della funzione, irragionevolezza dell’azione amministrativa, ingiustizia manifesta: il provvedimento sarebbe motivato solo in apparenza ed in modo illogico, palesando una diagnosi in contrasto con precedenti espliciti ed impliciti giudizi di idoneità sul punto.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata.

Con ordinanza 7.4.1999, n. 1044, si è disposto che il ricorrente fosse sottoposto ad accertamenti medici.

A seguito dell’acquisizione dell’esito di questi ultimi, con successiva ordinanza 23.6.1999, n. 1956, è stata accolta la domanda cautelare, proposta in via incidentale.

Parte ricorrente ha successivamente depositato una memoria e parte resistente, in vista della pubblica udienza, ha prodotto documenti ed una memoria difensiva, nella quale ha rilevato l’attendibilità degli esami svolti dall’Amministrazione in sede di accertamento dei requisiti di idoneità.

Nella pubblica udienza del 30.10.2008 il ricorso è stato chiamato in decisione.

DIRITTO

1- Con il presente gravame si censura il provvedimento di esclusione di OMISSIS dal concorso per 1.400 unità di personale maschile del Corpo di Polizia penitenziaria, indetto con bando pubblicato nella G.U. 4^ serie speciale 3.12.1996, n. 96, fondato sull’assunto deficit staturale.

1.1 – La disposizione di cui si è fatto in concreto applicazione è l’art. 122, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 30.10.1992, n. 443, secondo cui costituisce requisito per essere assunti nel Corpo dell’Amministrazione penitenziaria il possesso di una certa altezza, individuata ai sensi del provvedimento di cui all’art. 2 della L. 13.12.1986, n. 874. Detta altezza è, per gli uomini, di 165 cm.

2 – Ciò detto, va altresì precisato che i giudizi delle Commissioni mediche non possono ritenersi definitivi e, come tali, insindacabili. Gli strumenti a disposizione del giudice amministrativo ben consentono di verificarne la correttezza, mediante l’applicazione di regole tecniche, non potendosi fondatamente confondere il loro carattere tecnico con un ambito di discrezionalità sottratto al suo sindacato.

In altri termini è ben possibile far ricorso a verificazioni ed altresì a consulenze tecniche d’ufficio per accertare la correttezza dell’esito degli accertamenti tecnici oggetto di censura.

2.1 – Pertanto il bando di concorso è illegittimo nella parte in cui stabilisce l’insindacabilità dei giudizi della Commissione accertamenti psicofisici.

3 – Una volta chiarito detto punto, deve rilevarsi che l’attuale ricorrente, avendo prodotto in giudizio documentazione sanitaria dalla quale risulta che lo stesso rientrerebbe nei parametri stabiliti, è stato sottoposto ad un accertamento diagnostico a cura di uno specialista qualificato.

Quest’ultimo, dopo averlo sottoposto a tre misurazioni, ha concluso nel senso che lo stesso sia in possesso del minimo staturale richiesto.

4 – Ne deriva che il provvedimento di esclusione ed il presupposto giudizio medico sono illegittimi ed il ricorso è fondato e va accolto.

4.1 – Pertanto i provvedimenti gravati vanno annullati e l’Amministrazione è tenuta ad assumere le conseguenti determinazioni.

5 – Le spese di giudizio e gli onorari di difesa seguono la soccombenza, ponendosi a carico dell’Amministrazione resistente, e vanno liquidati come in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati ed ordina all’Amministrazione di assumere le conseguenti determinazioni.

Ordina dell’Amministrazione resistente di versare in favore del ricorrente la somma complessiva di € 1.000,00 (mille/00), a titolo di spese, diritti ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.