Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, Ordinanza n. 15916 del 13 giugno 2008.L'ordinanza si segnala per l'affermazione dell'ammissibilità del regolamento preventivo di giurisidizione relativamene a una controversia fra privati dinazi a un giudice amministrativo. In particolare, le S.U. hanno affermato che:”quando la fattispecie presenti un aspetto patologico, quale è quello che connota un procedimento introdotto da un privato nei confronti di un altro privato con sicura esclusione di ogni coinvolgimento di un soggetto di natura pubblica,innanzi a un giudice amministrativo,è ravvisabile una questione di giurisidizione che giustifica sul piano logico-giuridico l'ammissibilità del ricorso preventivo ex articolo 41 c.p.c. al fine di consentire un'efficace e appropriata tutela dell'interesse del privato alla tutela dei propri diritti e, più in generale,alla legalità del procedimento medesimo”.