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Inquadramento Polizia di Stato con decorrenza giuridica in seguito non idoneità concorso per difetto requisiti psicoattitudinali

SENTENZA

sul ricorso n.12104/2002–R.G. proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Erennio e Giovanni carlo Parente, presso il cui studio in Roma, via Emilia 81, è elettivamente domiciliato;

contro

il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato;

per l’annullamento

dell’atto, di estremi sconosciuti, di inquadramento del ricorrente nel Corpo della Polizia di Stato, in qualità di Allievo agente (recte: di Agente della P.S.), in particolare nella parte in cui è stata determinata la decorrenza giuridica a far data dal 29.12.1999 (recte: dal 14.7.2000); e per il riconoscimento del diritto al ripristino, ex tunc, della posizione giuridica ed economica.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 16.2.2012 la relazione del Consigliere Pietro Morabito ed uditi gli avvocati di cui al verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Espone in fatto parte ricorrente:

– di aver partecipato al concorso, indetto nell’anno 1996, per l’assunzione di 780 allievi agenti della P.S. dal quale (pur se aveva superata la prova scritta) ne veniva escluso in quanto giudicato il 16.12.1998 inidoneo sotto il profilo attitudinale al servizio di polizia;

– che detto provvedimento di esclusione, avverso il quale tempestivamente si gravava, veniva prima cautelarmente sospeso e poi definitivamente annullato da questa Sezione con sentenza n.8810/2000 del 15.6.2000, rimasta inappellata e quindi divenuta res iudicata;

– che, per effetto della sopra citata pronuncia cautelare, veniva ammesso, con riserva, il 29.12.1999 al 153° corso di formazione presso la Scuola della P.S. di Vicenza e, successivamente, sempre con riserva, avviato al servizio di polizia;

– che ove non fosse intervenuto detto illegittimo provvedimento di esclusione, egli avrebbe conseguito, al pari dei colleghi vincitori dello stesso concorso, una decorrenza giuridico economica nello status di Agente di Polizia già dall’anno 1998 ( si cita un doc. n.8 che però non è stato allegato al gravame);

– che, per quanto sopra, egli ha diritto alla ricostruzione della propria carriera e, precisamente, ad ottenere la retrodatazione della nomina e dell’inquadramento quale Agente nella P.S. a partire dal giorno dell’avvenuta esclusione dal concorso di cui sopra ovvero dalla data ritenuta di giustizia da questo Tribunale; nonché (ha diritto) ad ottenere tutti i conseguenti benefici economici previdenziali e pensionistici e, per effetto del principio della retroattività del giudicato, tutte le spettanze economiche dovutegli dal 1998 e non corrisposte a causa dell’illegittima esclusione dal concorso.

Il ricorrente non ha esibito copia del provvedimento (con cui sarebbe stato inquadrato con decorrenza giuridica 29.12.1999) oggetto di impugnativa; né detto provvedimento è stato esibito dall’intimata amministrazione che si è costituita in giudizio per il tramite del Pubblico Patrocinio e con articolata memoria ha sostenuto l’infondatezza del ricorso avversario.

Con memoria depositata il 20.1.2012 il ricorrente si è dilungato sulla sussistenza, nel caso di specie, di tutti gli elementi tipici della responsabilità aquiliana che consentono di rivendicare anche a titolo di risarcimento del danno la pretesa economica fatta valere col ricorso introduttivo; mentre si è rimesso alla valutazione equitativa dell’adito Giudice per la quantificazione del danno non patrimoniale che assume sofferto.

All’udienza del 16.2.2012 la causa è stata trattenuta per la relativa decisione.

DIRITTO

I)- Si è detto in narrativa che non è stato acquisito agli atti di causa il provvedimento di inquadramento del ricorrente: provvedimento che viene gravato nella parte in cui fa decorrere la nomina ad Agente di Polizia dal 29.12.1999 ( e cioè dalla data che, a pag. 3 del gravame, viene indicata quale quella di avvio al Corso di formazione per allievi agenti e che, alla successiva pag. 6, viene fatta coincidere con quella in cui è stato prestato il giuramento).

Peraltro la memoria dell’amministrazione consente di superare ogni esigenza istruttoria permettendo, altresì, la rettifica di alcuni dati non corretti riportati nel ricorso introduttivo dell’odierno giudizio. E difatti, al tempo della fattispecie per cui è causa, era vigente l’art.6 del d.P.R. n.332 del 1985 (poi modificato dall’art.1 del d.lgs, n.53 del 2001) che prevedeva:

<< La nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti si consegue secondo le disposizioni degli articoli 47, 48 e 50 della legge 1° aprile 1981, n. 121>>

Tali disposizioni, a loro volta, sancivano che i vincitori dei concorsi per agenti di polizia venivano nominati “Allievi agenti” (art.47 c.4) ed erano tenuti a frequentare un corso (art.48), originariamente di 12 mesi e diviso in due semestri, al termine del quale venivano sottoposti ad esami teorico pratici volti ad appurare l’idoneità al servizio di polizia; quindi prestavano giuramento e venivano immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.

Dunque, essendo stato il ricorrente ammesso il 29.12.1999 al 153° corso di formazione per effetto di ordinanza cautelare della Sezione (che, nella memoria della resistente, viene indicata in quella n.2157/1999 del 16.11.1999), ne segue che, ovviamente, sotto tale data il ricorrente, ben diversamente da quanto indicato nel ricorso, non poteva prestare giuramento né essere inquadrato quale Agente di P.S., tant’è che la p.a. indica quale data di fine corso ( e dunque di decorrenza giuridica dell’inquadramento) il 14.7.2000 e, quale data di effettiva assunzione in servizio, il 05.2.2001. E ciò in quanto il ricorrente, alla fine del corso, anziché essere nominato agente in prova, veniva rinviato al luogo di residenza in attesa della definizione del merito del ricorso intentato avverso il provvedimento di esclusione dal concorso; e quindi, solo di seguito alla decisione n.8810/2010 del 15.6.2010, veniva risottoposto a accertamento attitudinale e, giudicato idoneo, veniva immesso in servizio il 5.2.2001.

Dunque nel caso di specie non v’è mai stata un’interruzione del rapporto di pubblico impiego (tale non è il rapporto di servizio che lega l’allievo agente alla p.a. durante il corso di formazione), essendo stato l’interessato, prima di venire nominato Agente in prova ( e, dunque, prima della costituzione del citato rapporto di p.i.) rinviato all’indirizzo di residenza. Tale rapporto (di p.i.) si è costituito solo con la predetta nomina la cui decorrenza giuridica è stata retrodatata alla data di conclusione del corso di formazione; ne consegue che la domanda del ricorrente va riperimetrata al fine di poter apprezzare se lo stesso avesse diritto, o meno, ad una decorrenza giuridica del proprio atto di inquadramento coincidente, non con quella dei colleghi del 153° corso di formazione ma (coincidente), con quella degli allievi agenti frequentatori del corso (precedente al 153°) sostenuto dai candidati vincitori del medesimo concorso per il reclutamento di 780 allievi agenti sostenuto positivamente dal ricorrente.

Ciò stante, in relazione alla esposta vicenda si rende anzitutto applicabile l’orientamento giurisprudenziale, al quale il Collegio ritiene di aderire, secondo cui in caso di ritardata costituzione di un rapporto di impiego, conseguente all’illegittima esclusione dalla procedura di assunzione, spetta all’interessato il riconoscimento della medesima decorrenza giuridica attribuita a quanti siano stati nella medesima procedura nominati tempestivamente (Cons. di Stato, sez. IV, 3 ottobre 2005, n. 5261; sez. VI, 4 aprile 2005, n. 1477; sez. VI, 5 agosto 2004, n. 5467; sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7292: Tar Lazio, I^, n.25003 del 2010). Spetta, inoltre, l’attribuzione di ogni beneficio legato a detta decorrenza, derivante da meri automatismi di carriera.

Secondo la stessa giurisprudenza non può viceversa riconoscersi il diritto alla corresponsione delle retribuzioni relative al periodo di ritardo nell’assunzione, atteso che tale diritto, in ragione della sua natura sinallagmatica, presuppone necessariamente l’avvenuto svolgimento dell’attività di servizio.

Ora, nel caso di specie, non è evincibile dagli atti di causa se i candidati vincitori dello stesso concorso superato dal ricorrente sostennero il 153° corso ovvero, come presumibile, un precedente corso di formazione. Pertanto la presente decisione deve considerarsi, per così dire, di principio nel senso che deve ritenersi utile con riguardo al capo di domanda relativo alla retrodatazione dell’inquadramento ambito dal ricorrente; e dunque accertativa del diritto dello stesso ad ambire l’inquadramento nella qualifica di agente della P.S. con la stessa decorrenza spettante agli allievi agenti, vincitori dello stesso concorso sostenuto dal ricorrente, che hanno superato il corso di formazione riservato ai vincitori di detto concorso.

Deve invece escludersi che possano spettare al ricorrente le prestazioni economiche che i colleghi di concorso, tempestivamente nominati, hanno ricevuto in quanto secondo l’indirizzo giurisprudenziale segnato dall’Adunanza Plenaria, n. 10 del 12 dicembre 1991, la restitutio in integrum spetta soli nei casi di indebita interruzione di un rapporto di impiego già in atto: evenienza non ricorrente, per quanto sopra chiarito, nel caso di specie.

Deve parimenti escludersi che le richieste economiche del ricorrente possano essergli liquidate e corrisposte a titolo di risarcimento del danno. Tale domanda, in ipotesi sostenibile, è stata, difatti, nel caso di specie, introdotta solo con la memoria da ultimo depositata e non con atto debitamente notificato a controparte. Ne consegue l’inammissibilità della stessa.

II)- Le spese di lite, attesa la peculiarità della fattispecie, possono essere compensate tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), accoglie, nei sensi e nei limiti di cui alla parte motiva, il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, accerta il diritto del ricorrente ad essere inquadrato, nella qualifica di Agente della p.s., con la stessa decorrenza riconosciuta agli allievi agenti, vincitori dello stesso concorso sostenuto dal ricorrente, che hanno superato il corso di formazione riservato ai vincitori di detto concorso.

Respinge gli ulteriori capi di domanda.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.