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Non idoneità concorso Guardia di Finanza per esiti operazione chirurgica

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11704 del 2013, proposto da:
OMISSIS, rappresentata e difesa dagli Avv. Giovanni Carlo Parente, Stefano Monti, Daniele Granara, Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso Federico Tedeschini in Roma, Largo Messico, 7;

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

 

sul ricorso numero di registro generale 1462 del 2014, proposto da:
OMISSIS, rappresentata e difesa dagli Avv. Stefano Monti, Giovanni Carlo Parente, Federico Tedeschini, Daniele Granara, con domicilio eletto presso Federico Tedeschini in Roma, Largo Messico, 7;

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Raffaele Mottola, Riccardo Malespina;

per l’annullamento

quanto al ricorso n. 11704 del 2013:

– del provvedimento datato 5 settembre 2013, notificato in pari data, recante il giudizio di non idoneità della ricorrente al concorso per l’Ammissione di 297 allievi marescialli all’85° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza per l’anno accademico 2013/2014, adottato in sede di accertamenti sanitari per “confermati esiti di rimozione chirurgica di colecisti alla odierna ecografia. Punto XII decreto 15.12.2003 Lettera D”;

– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

quanto al ricorso n. 1462 del 2014:

– della graduatoria finale pubblicata on line in data 3 dicembre 2013 relativa al concorso per l’Ammissione di 297 allievi marescialli all’85° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, nella parte in cui non ricomprende il nominativo della ricorrente;

 

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e di Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 novembre 2015 il Consigliere Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

FATTO

Con il ricorso iscritto al N. 11704/2013 R.G, l’odierna ricorrente rappresenta di aver partecipato al concorso per l’Ammissione di 297 allievi marescialli all’85° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza per l’anno accademico 2013/2014, e di esserne stata esclusa in quanto giudicata non idonea in sede di accertamenti sanitari, a seguito di visita medica di revisione, per “confermati esiti di rimozione chirurgica di colecisti alla odierna ecografia. Punto XII decreto 15.12.2003 Lettera D”.

Avverso tale provvedimento deduce parte ricorrente i seguenti motivi di censura:

I – Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, ingiustizia manifesta. Travisamento dei fatti sotto l’aspetto della insussistenza dei motivi ostativi all’assunzione. Difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Violazione dell’art. 15 del bando di concorso. Violazione dell’art. 2, del d.m. n. 155, del 17 maggio 2000. Violazione dell’allegato 2, punto XII (apparato digerente), delle direttive tecniche adottate dal Comandante Generale della Guardia di Finanza con determinazione n. 416631, del 15.12.2003, in esecuzione del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155. Illogicità manifesta. Disparità di trattamento con riferimento all’art. 12, lettera d), della direttiva tecnica della Sanita’ Militare 5.12.2005, concernente le imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare.

Nell’illustrare parte ricorrente, in dettaglio, la disciplina normativa di riferimento in materia di cause di esclusione dal concorso basate sull’accertamento della inidoneità sanitaria, sostiene come ai sensi del punto 12, del decreto del Direttore Generale della Sanità Militare del 5 dicembre 2005, la colicistectomia senza rilevanti disturbi funzionali non costituisce causa di inabilità, precisando come tale direttiva non trovi tuttavia applicazione con riferimento al Corpo della Guardia di Finanza, denunciando quindi la disparità di trattamento in danno degli aspiranti all’arruolamento nella Guardia di Finanza, rappresentando l’assenza di disturbi funzionali in esito all’intervento di colicistectomia, con conseguente assenza di deficit o imperfezioni che incidano sull’idoneità all’arruolamento, supportando tale affermazione con relazione medico legale.

Si sono costituiti in resistenza il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza sostenendo, con articolate deduzioni, l’infondatezza del ricorso con richiesta di corrispondente pronuncia.

Con ordinanza cautelare n. 1280/2014 è stata rigettata l’istanza di sospensione in via cautelare degli effetti della gravata determinazione.

In sede di appello tale pronuncia cautelare è stata riformata con ordinanza del Consiglio di Stato n. 2759/2014.

Con memorie successivamente depositate le parti del giudizio hanno svolto le proprie deduzioni a sostegno delle rispettive posizioni.

Con successiva ordinanza n. 11540/2014 questa Sezione ha disposto l’effettuazione di una verificazione da parte dell’Ospedale Militare del Celio, al fine di verificare l’incidenza dell’operazione di colicistectomia sulla funzionalità dell’organismo della ricorrente.

Con successivo ricorso, depositato in data 6 febbraio 2014, parte ricorrente ha impugnato la graduatoria finale pubblicata on line in data 3 dicembre 2013, nella parte in cui non ricomprende il proprio nominativo, articolando, a sostegno dell’azione, i seguenti motivi di censura:

I – Illegittimità derivata. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, ingiustizia manifesta. Travisamento dei fatti sotto l’aspetto della insussistenza dei motivi ostativi all’assunzione. Difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Violazione dell’art. 15 del bando di concorso. Violazione dell’art. 2, del d.m. n. 155, del 17 maggio 2000. Violazione dell’allegato 2, punto XII (apparato digerente), delle direttive tecniche adottate dal Comandante Generale della Guardia di Finanza con determinazione n. 416631, del 15.12.2003, in esecuzione del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155. Illogicità manifesta. Disparità di trattamento con riferimento all’art. 12, lettera d), della direttiva tecnica della Sanita’ Militare 5.12.2005, concernente le imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare.

Ripropone parte ricorrente le doglianze già prospettate con il ricorso proposto avverso l’esclusione per inidoneità dal concorso.

Le resistenti Amministrazioni, costituitesi in giudizio, hanno, con articolate argomentazioni, sostenuto l’infondatezza del ricorso.

In esito alla verificazione disposta con ordinanza n. 11540/2014, svoltasi in data 17 dicembre 2014, è stato accertato che la rimozione chirurgica della colecisti non ha comportato la non idoneità al servizio militare della ricorrente.

Con successiva ordinanza n. 7841/2015 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati in graduatoria mediante pubblicazione degli elementi essenziali dell’azione sul sito istituzionale dell’Amministrazione.

A tale incombente parte ricorrente ha dato puntuale adempimento, dandone prova mediante deposito al fascicolo di causa della relativa documentazione.

Con memorie successivamente depositate le parti del giudizio hanno puntualizzato le proprie difese, insistendo nelle proprie rispettive richieste.

Alla pubblica udienza del 4 novembre 2015 le cause sono state chiamate e, sentiti i difensori delle parti presenti, trattenute per la decisione come da verbale.

DIRITTO

Così dato atto del contenuto dei ricorsi iscritti al N. 11704/2013 R.G. e N. 1462/2014 R.G., il Collegio ne dispone la riunione per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva.

Il Collegio rileva altresì la fondatezza delle proposte azioni, che conducono all’accoglimento dei ricorsi in esame.

Avuto riguardo al quadro normativo di riferimento, osserva il Collegio che la previsione recata dal punto XII, lettera d), del decreto del Comandante Generale della Guardia di Finanza del 15 dicembre 2003 è suscettibile di essere interpretato – per come sostenuto dal Consiglio di Stato in sede cautelare con ordinanza n. 2759/2014 – nel senso di richiedere un accertamento circa l’incidenza dell’operazione sulla funzionalità dell’organismo del candidato, trovando tale opzione interpretativa specifico aggancio normativo nella diversa disciplina vigente per il reclutamento nell’Amministrazione militare, dettata dal decreto del Ministero della difesa 5 dicembre 2005, per la quale è espressamente previsto che è causa di non idoneità unicamente la colicistectomia senza rilevanti disturbi funzionali, con la conseguenza che una diversa lettura della disciplina propria dell’accesso al Corpo della Guardia di Finanza, oltre a non trovare alcuna ragionevole giustificazione alla luce delle funzioni svolte, potrebbe configurare una ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni omogenee.

Tenuto, quindi, conto che ai fini del giudizio di non idoneità all’arruolamento nel Corpo della Guardia di Finanza non è sufficiente il mero riscontro di un pregresso intervento di colicistectomia – posto invece a fondamento, in via automatica, del gravato giudizio di esclusione della ricorrente dal concorso – il Collegio ha disposto l’effettuazione, nei confronti della ricorrente, di una verificazione, in esito alla quale la stessa è stata giudicata idonea a proseguire l’iter concorsuale con coefficiente 2AV – DG, nella considerazione che non sussistono disturbi funzionali inabilitanti che possono interferire sull’attività di servizio propria di un appartenente al Corpo della Guardia di Finanza.

Tenuto quindi conto della valenza, alla luce delle considerazioni illustrate in precedenza, da attribuirsi alle previsioni dettate dalla disciplina di riferimento con riguardo all’idoneità fisica all’arruolamento nel Corpo della Guardia di Finanza in caso di intervento di rimozione chirurgica di colicisti, e considerati gli esiti della disposta verificazione, deve essere delibata la fondatezza delle proposte azioni, il che conduce all’accoglimento dei ricorsi con conseguente annullamento del gravato provvedimento di esclusione della ricorrente dal concorso e della graduatoria finale nella parte in cui non ricomprende il nominativo della ricorrente nella posizione alla stessa spettante in esito alle prove svolte.

Con riferimento alle spese di giudizio, tenuto conto dell’ambiguità della disciplina di riferimento e della sua suscettibilità di diverse interpretazioni, ritiene il Collegio di poterne disporre la compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Roma – Sezione Seconda

definitivamente pronunciando sui ricorsi N. 11704/2013 e N. 1462/2014 R.G., come in epigrafe proposti, così statuisce:

– ne dispone la riunione;

– li accoglie e, per l’effetto, annulla i gravati provvedimenti;

– compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.