SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1282 del 2004, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero dell’Interno, Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’esecuzione
– del provvedimento in data 18/12/03 del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, con cui il ricorrente è stato dichiarato non idoneo all’arruolamento nei Vigili del Fuoco (Concorso pubblico, per esami, a 184 posti nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco – Bando pubblicato sulla G.U. 4^ S.S. n. 24 del 27/3/1998) con la seguente motivazione: “Esame tossicologico delle urine positivo per cannabinoidi – D.M. 3/5/1993, n. 228 art. 2, lett. u”;
– del provvedimento del Ministero dell’Interno-Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del 25/11/2003, notificato il successivo 28.11.2003, con cui il ricorrete è stato dichiarato temporaneamente non idoneo con la seguente motivazione “Sollevamento dell’emidiaframma destro”;
– del verbale di visita medica, non conosciuto, redatto dalla preposta Commissione Sanitaria per la verifica della permanenza dell’idoneità psico-fisica ed attitudinale ai sensi dell’art. 14, comma 4, L. n. 521/1988;
nonché di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale, ivi compresi tutti gli atti procedimentali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalla parte a sostegno delle proprie difese;
Vista l’Ordinanza cautelare della Sezione n. 4010/2004 del 15/07/2004;
Vista l’Ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, Sez.VI, n. 2477/2005 del 24/05/2005;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 27 novembre 2017 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.OMISSIS, odierno esponente, rappresenta di aver partecipato al Concorso pubblico per esami a 184 posti nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, con bando pubblicato sulla G.U. 4^ S.S. n. 24 del 27/3/1998 e, superate le prescritte prove teoriche e pratiche, di essere stato dichiarato idoneo al servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Espone, poi, di essere stato convocato per l’accertamento della permanenza dei requisiti di idoneità psico-fisica richiesti e, dopo una prima valutazione di inidoneità al servizio solo temporanea, di essere stato definitivamente ritenuto non idoneo, con conseguente esclusione dall’arruolamento.
1.1 Più precisamente, rappresenta l’odierno esponente di essere stato sottoposto a visita medica, il cui esito ha dapprima comportato un giudizio di temporanea inidoneità al servizio per “Sollevamento dell’emidiaframma destro”, reso con provvedimento del 25 novembre 2003 e, successivamente, ad un giudizio di definitiva non idoneità sulla base della diversa motivazione “Esame tossicologico delle urine positivo per cannabinoidi – D.M. 3/5/1993, n. 228 art. 2, lett. u”, di cui al provvedimento del 18 dicembre 2003.
2. Avverso tali determinazioni, come meglio individuate in epigrafe, l’odierno esponente si è gravato, chiedendone l’annullamento, articolando, in primo luogo, censure di eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, illogicità, contraddittorietà e sviamento, nonché difetto di istruttoria ed ingiustizia manifesta.
Ritiene, infatti, l’odierno esponente di essere stato illegittimamente dichiarato non idoneo poiché, da tutti gli accertamenti svolti prima della visita medica ove sono state riscontrate tracce di cannabinoidi e da quelli cui egli si è sottoposto successivamente, emerge che non era affetto da alcuna patologia e che non assumeva sostanze stupefacenti di alcun tipo, con conseguente eccesso di potere per contraddittorietà e carenza di istruttoria da parte dell’Amministrazione.
In secondo luogo, il ricorrente si grava per essere l’Amministrazione occorsa in un vizio della funzione per carenza ed illogicità della motivazione, che manca della necessaria individuazione del nesso di causalità tra l’infermità riscontrata e l’inidoneità al tipo di servizio che si sarebbe chiamati a prestare.
3. Nel presente giudizio le Amministrazioni intimate non sono costituite.
4. Con successiva memoria, depositata il 20 giugno 2004, l’odierno ricorrente formulava domanda di tutela cautelare e, meglio specificate le proprie ragioni, insisteva per l’accoglimento della domanda nel merito.
Con Ordinanza cautelare n. 4010/2004 del 15 luglio 2004 la Sezione non accoglieva la spiegata domanda cautelare; tale pronuncia veniva riformata dal Consiglio di Stato che, interlocutoriamente, disponeva una verificazione circa l’avvenuta o meno assunzione di sostanze psicoattive preclusive per l’arruolamento.
Gli esiti di tale verificazione medico-legale conducevano poi il giudice di appello ad accogliere l’istanza cautelare ai fini dell’arruolamento con riserva dell’odierno esponente (n. 2477/2005 del 24 maggio 2005).
5. Con Decreto presidenziale n. 3122/2015 del 24 marzo 2015 il ricorso era dichiarato perento; in ragione dell’opposizione formulata dalla parte, il Decreto presidenziale n. 422/2016 del 27 novembre 2016 ha revocato la dichiarata perenzione.
6. In vista della pubblica udienza, il ricorrente ha depositato memoria, rappresentando di prestare servizio da ormai oltre dieci anni, senza che sia stata riscontrata alcuna altra irregolarità ed insistendo per l’accoglimento del ricorso.
7. Alla Pubblica Udienza del 27 novembre 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il Collegio ritiene fondati i motivi di ricorso con i quali, in sostanza, il ricorrente contesta all’Amministrazione di aver travisato i fatti ritenendolo, con un accertamento effettuato erroneamente in sede di verifica della permanenza dei requisiti psico-fisici, dedito all’uso di cannabinoidi.
Appare, al riguardo, determinante l’esito della verificazione medico-legale disposta dal giudice di appello sull’istanza cautelare. Infatti, pur essendo pacifico che l’accertamento dell’idoneità al reclutamento e alla permanenza in servizio nei Vigili del Fuoco costituisce prerogativa esclusiva dell’organo medico chiamato a pronunziarsi al momento della verifica dei requisiti medesimi, è altrettanto noto che la giurisprudenza ha ritenuto che residuassero margini di rinnovabilità del giudizio tecnico da parte di altri organi medici, in sede di verificazione disposta dal Giudice, in presenza di sufficienti elementi, dai quali possa trarsi il fondato sospetto di gravi errori di fatto o palesi abnormità nel giudizio medico (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 22 dicembre 2015, n. 5813; Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 889).
Su tali presupposti il Consiglio di Stato è ricorso allo strumento probatorio della verificazione che, nel caso di specie, ha fornito esito favorevole all’odierno ricorrente – il quale, peraltro, presta ormai da lungo tempo servizio presso i Vigili del Fuoco, con attestati di dedizione pure riportati in atti – confermandone le ragioni circa l’erroneità del giudizio di sua inidoneità al servizio per perdita dei requisiti psico-fisici.
9. Per le suddette ragioni il ricorso va accolto.
10. La mancata costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate esime il Collegio dalla pronuncia sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.