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Dichiarazione temporanea non idoneità per difetto requisiti attitudinali e congedo per limite massimo consentito di aspettativa

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 10908 del 2002, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso Giovanni Carlo Parente Avv. in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

del provvedimento prot. n. DGPM/II/5^/37352/13584 in data 06.06.2002 del Ministero della Difesa – Direzione generale per il Personale Militare – II Reparto – 5^ Divisione, con cui si dispone che il ricorrente “avendo superato il limite massimo di aspettativa (due anni anche non consecutivi in un quinquennio) sotto la data del 25.02.2002, deve essere collocato in congedo per infermità da tale data, ai sensi dell’art. 29 della legge 31.07.1954, n. 599”: di ogni atto ad esso presupposto, connesso e consequenziale, ivi espressamente compresi: il verbale ML/BS n. 444 in data 31.01.2002 con cui il ricorrente è stato giudicato temporaneamente non idoneo al servizio, per giorni 90 perché affetto da “personalità fragile in soggetto con pregresso episodio psicotico trattato con neurolettici”; la Determinazione n. 67 mod. BS in data 27.02.2002, con cui il ricorrente è stato giudicato “Si idoneo al S.M.I. nel corpo cui appartiene” per “assenza di patologia psichiatrica in atto”.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 maggio 2009 il dott. Domenico Landi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO

Con atto notificato il 9 ottobre 2002, depositato nei termini, -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento meglio specificato in epigrafe.

Il ricorrente, Maresciallo Ordinario dell’Arma dei Carabinieri, fa presente che in data 31 gennaio 2002 la C.M.O. di Napoli lo dichiarava temporaneamente non idoneo al servizio per giorni 90; avendo il ricorrente rifiutato tale dichiarazione di non idoneità, lo stesso richiedeva di essere sottoposto a nuova visita medica presso la Commissione Medica di 2ª istanza. Presentatosi in data 1 febbraio 2002 presso la suddetta Commissione, il ricorrente veniva sottoposto a visita psicologica in data 8 febbraio 2002 e a visita psichiatrica in data 26 febbraio 2002. Solo in data 27 febbraio 2002, ossia oltre il limite massimo di 730 giorni, la Commissione di 2ª istanza lo ha riconosciuto idoneo al servizio.

Peraltro, il ricorrente, dopo aver prestato servizio per altri quattro mesi, con il provvedimento impugnato è stato collocato in congedo per aver superato, in data 25 febbraio 2002, il limite massimo consentito di aspettativa.

A sostegno del gravame il ricorrente deduce le seguenti censure:

1) Violazione dei principi di correttezza dell’azione amministrativa, eccesso di potere per carenza ed illogicità della motivazione; ingiustizia manifesta; contraddittorietà; travisamento dei fatti ed erroneo apprezzamento dei presupposti; vizio e sviamento della funzione amministrativa, sviamento del potere; diseguaglianza manifesta; disparità di condizioni; difetto di istruttoria.

2) Violazione art.3 e 97 Cost;

Sulla base delle visite mediche alle quali è stato sottoposto il ricorrente e del verbale della Commissione di 2ª istanza, risulta che lo stesso era sicuramente idoneo già in data 31 gennaio 2002, per cui non ha, di fatto, mai superato il prescritto limite di aspettativa per convalescenza. Il protrarsi della aspettativa non è imputabile né alla presenza di patologia in fase acuta, né alla volontà del ricorrente di sottrarsi ai doveri connessi con il ruolo ricoperto.

3) Violazione delle disposizioni in materia di collocamento in aspettativa per motivi sanitari contenute nella circolare DGPM/II/SEGR/806/CIRC in data 26 ottobre 2000 e delle norme vigenti per la concessione delle licenze per i militari delle Forze Armate.

4) Eccesso di potere per vizio della funzione. Irragionevolezza dell’azione amministrativa. Carenza di istruttoria. Illogicità. Contraddittorietà. Ingiustizia manifesta. Difetto di motivazione.

In sede di visita presso la Commissione di 2 istanza, il ricorrente è stato illegittimamente penalizzato; il tempo occorso per effettuare le due visite prescritte – psicologica e psichiatrica – è stato fatale poiché ha determinato il superamento del limite massimo di aspettativa previsto, avvenuto il 25 febbraio 2002. Peraltro, anche sotto il profilo motivazionale, il provvedimento impugnato si presenta illegittimo per difetto di motivazione.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha depositato documentazione utile alla definizione della controversia.

Alla Camera di Consiglio dell’11 novembre 2002 l’istanza incidentale di sospensiva è stata accolta.

Alla pubblica udienza dell’8 maggio 2009 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Oggetto della presente impugnativa è il provvedimento emanato il 6 giugno 2002 dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto – 5 Divisione con il quale si dispone che il ricorrente “avendo superato il limite massimo di aspettativa (due anni non consecutivi in un quinquennio) sotto la data del 25 febbraio 2002 deve essere collocato in congedo per infermità da tale data ai sensi dell’art. 29 della legge 31 luglio 1954 n. 599”.

Il ricorso si appalesa fondato.

Come meglio esplicitato in fatto, il ricorrente è stato sottoposto dalla Commissione medica di 2 istanza a visita psicologica in data 8 febbraio 2002 e a visita psichiatrica il successivo 26 febbraio; tali visite si sono concluse positivamente per il ricorrente con giudizio finale di idoneità al rientro in servizio, adottato in data 27 febbraio 2002.

Considerato che il limite massimo consentito di aspettativa per infermità scadeva il 25 febbraio 2002, può fondatamente affermarsi che non appare coerente con il principio di trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione far gravare sul ricorrente le conseguenze di un accertamento sanitario disposto non tempestivamente dall’Amministrazione, in considerazione anche del fatto che l’anticipo della suddetta visita medica, anche di solo qualche giorno, avrebbe di fatto impedito la scadenza del termine massimo di aspettativa con il conseguente collocamento in congedo del ricorrente, il quale è stato invece riconosciuto idoneo al servizio. Va da sé che l’Amministrazione avrebbe dovuto considerare la accertata idoneità al rientro in servizio del ricorrente, a nulla rilevando che per soli due giorni era stato superato il limite massimo sopracitato per fatto non imputabile al ricorrente.

Conclusivamente il ricorso va accolto con il conseguente annullamento degli impugnati provvedimenti.

Si rinvengono, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Prima bis, accoglie il ricorso meglio specificato in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.