SENTENZA
sul ricorso n. 9883/2004 proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Carlo Parente ed elettivamente domiciliato in Roma, via Emilia 81, presso il difensore;
CONTRO
il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore;
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;
per l’annullamento
del provvedimento in data 23.6.2004 con il quale il ricorrente è stato giudicato non idoneo all’arruolamento nel Corpo della Polizia penitenziaria per “scoliosi dorsale destro convessa (art. 123 lett. e)”;
Visto il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione dell’Amministrazione intimata;
Visti gli atti di causa;
Relatore alla presente udienza pubblica del 24 giugno 2008 il Consigliere Giancarlo Luttazi;
Difese come da verbale;
Vista l’ordinanza istruttoria n. 1715/2004, con cui è stato demandato al Direttore del Dipartimento “Scienze dell’apparato locomotore” dell’Università degli Studi della Sapienza di Roma di affidare a uno specialista nella materia accertamenti sanitari al fine di appurare se il ricorrente fosse affetto dalla citata “scoliosi dorsale destro convessa”;
Letta la nota del Dipartimento “Scienze dell’apparato locomotore” dell’Università degli Studi della Sapienza di Roma prot. n. 0089 del 28.1.2005, a firma del prof. Andrea Ciambini, pervenuta il 7.2.2008, la quale, in riscontro al citato provvedimento istruttorio n. 1715/2004, dichiara:
“In base ai dati anamnestici e clinici rilevati alla visita medica risulta:
atteggiamento scoliotico ds. convesso, assenza di segni di scoliosi strutturate destro convessa- gibbo assente”;
Considerato che il riscontro istruttorio appare escludere il giudizio di non idoneità per “scoliosi dorsale destro convessa” sulla quale fonda l’atto impugnato;
Considerato altresì che l’Amministrazione intimata nulla ha controdedotto alla citata nota del Dipartimento “Scienze dell’apparato locomotore” dell’Università degli Studi della Sapienza di Roma prot. n. 0089 del 28.1.2005;
Ritenuto pertanto che il presente ricorso avverso il citato giudizio di non idoneità per “scoliosi dorsale destro convessa” risulti
da accogliere; e che, per l’effetto, debba essere annullato l’atto in epigrafe;
Ritenuto che le spese di giudizio, liquidate in € 700,00, debbano, ai sensi dell’art. 91, c.p.c., seguire la soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio accoglie il ricorso in epigrafe.
Per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione intimata al rimborso delle spese di giudizio, e le liquida in € 700,00.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall’Autorità amministrativa.