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Non idoneità transito servizio permanente Polizia Penitenziaria per presenza sostanze psicotrope

SENTENZA

sul ricorso n. 10525/07 R.G. proposto da OMISSIS elettivamente domiciliato in Roma, via Emilia n. 81 presso lo studio degli avv.ti Giovanni Carlo Parente e Donatella Parente che lo rappresentano e difendono nel presente giudizio

CONTRO

– MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato

che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;

– MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, in persona del Direttore p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;

 

per l’annullamento, previa sospensione degli effetti:

1) del provvedimento del 04/10/07 con cui OMISSIS è stato dichiarato non idoneo al transito nei ruoli in servizio permanente della Polizia penitenziaria riservato ai volontari in ferma breve delle forze armate;

2) degli atti del fascicolo n. 134 del Ministero della Giustizia – Centro Nazionale di Reclutamento relativi agli accertamenti medici sulla base dei quali è stata deliberata l’esclusione del ricorrente;

 

Visti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;

Designato il dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per la Camera di Consiglio del 29 maggio 2008 fissata per l’esame dell’istanza cautelare formulata dal ricorrente;

Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;

Ritenuto di potere definire immediatamente il giudizio con sentenza emessa ai sensi degli artt. 21 comma 10° e 26 comma 4° L. n. 1034/71 consentendolo l’oggetto della causa, l’integrità del contraddittorio e la completezza dell’istruttoria;

Avvisate le parti presenti alla Camera di Consiglio del 29 maggio 2008 della possibilità di definizione immediata del giudizio ai sensi degli artt. 21 comma 10° e 26 comma 4° L. n. 1034/71;

Ritenuto, in fatto, che con il ricorso principale ed il ricorso per motivi aggiunti OMISSIS impugna il provvedimento del 04/10/07 e i presupposti atti clinici di accertamento con i quali il Ministero della Giustizia ha ritenuto il ricorrente non idoneo al transito nei ruoli in servizio permanente della Polizia penitenziaria, riservato ai volontari in ferma breve delle forze armate, in relazione all’ipotesi di cui all’art. 123 lettera b) d. lgs. n. 443/92 per avere riscontrato più volte la presenza di metaboliti urinari, di sostanze cannabinoidi, oppiacee e di anfetamine;

Considerato, in diritto, che il ricorso principale ed il ricorso per motivi aggiunti sono fondati e meritano accoglimento;

Considerato che il provvedimento impugnato ha motivato l’esclusione del ricorrente sulla base del

disposto dell’art. 123 lettera b) d. lgs. n. 443/92 secondo cui “costituiscono cause di non idoneità per l’ammissione ai concorsi di cui all’articolo 122 … l’alcolismo, le tossicomanie, le intossicazioni croniche di origine esogena”;

Vista l’ordinanza istruttoria n. 234/08 con cui questo Tribunale ha disposto un accertamento medico legale d’ufficio, in contraddittorio tra le parti, da effettuarsi presso il Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa (via S. Stefano Rotondo – Villa Fonseca – Roma) ed avente ad oggetto la presenza nell’organismo del ricorrente di tracce di assunzione di stupefacenti, riconducibili alla data di effettuazione delle analisi cui si riferisce il provvedimento impugnato;

Visto il parere del Collegio medico legale presso il Ministero della Difesa n. prat. 0536 /2007 del 16.4.2008, emesso in esito alla predetta ordinanza istruttoria;

Considerato che il suddetto parere medico-legale, richiamando il citato art. 123 lettera B), del decreto legislativo n. 443/1992 (applicato dall’impugnata esclusione), ha rilevato che il contestato giudizio di non idoneità “risulta affidato a un quadro normativo non immediatamente sovrapponibile alle attestate evidenze clinico-strumentali”;

Ritenuto che il qiudizio medico-legale in questione – non specificamente contestato dall’Amministrazione –

palesi nel contestato giudizio di esclusione uno dei vizi censurati in ricorso con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 123 lettera b) d. lgs. n. 443/92;

Rilevato, infatti, che le “attestate evidenze clinico-strumentali” rilevate dall’organo verificatore, per la loro natura ed oggetto (per altro, all’esito della verificazione è emersa l’insussistenza – alla data dell’accertamento – di sostanze stupefacenti presenti nella persona del ricorrente), non risultano riconducibili alle fattispecie di “alcolismo, tossicomanie, intossicazioni croniche di origine esogena” previste nella disposizione (art. 123 lettera b d. lgs. n. 443/92) sulla base della quale è stato emesso l’impugnato giudizio di non idoneità;

Considerato che per questi motivi il ricorso è fondato e merita accoglimento con conseguente annullamento degli atti impugnati;

Ritenuti sussistenti giusti motivi, in considerazione della peculiarità della fattispecie, per disporre la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale Del Lazio – Sede di Roma, Sezione I Quater, definendo il giudizio con sentenza emessa ai sensi degli artt. 21 comma 10° e 26 comma 4° L. n. 1034/71:

1) accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati;

2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;

3) ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità Amministrativa