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Annullamento ricorso gerarchico avverso

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6516 del 2011, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Monti, Giovanni
Carlo Parente Zamparelli, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni
Carlo Parente Zamparelli in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in
Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

– del verbale del 25/2/2011 di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso
il rapporto informativo relativo all’anno 2005/2006;
dello specchio informativo relativo all’anno 2005/2006.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 27 novembre 2020 il dott.
Raffaello Scarpato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, Agente della Polizia di Stato, ha impugnato:
– lo specchio valutativo relativo all’anno 2005/2006 recante il giudizio finale di
”inferiore alla media” anziché quello di “nella media”, riportato dal
dipendente nella valutazione immediatamente precedente;
– il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso il
summenzionato specchio valutativo.
Avverso i citati provvedimenti il ricorrente ha mosso censure di eccesso di
potere (sub specie di sviamento, contraddittorietà, illogicità, errore nei
presupposti, ingiustizia manifesta, violazione della Circolare ministeriale333-
A/9801-B.B.1) e di violazione di legge (in particolare del D.P.R. nr. 335/1982,
del D.M. del 06.05.1996, della Legge nr. 1695/1992 e della Legge nr.
241/1990).
In sostanza, il ricorrente ha censurato le valutazioni peggiorative contenute
nello specchio valutativo impugnato nella parte in cui le stesse si erano
fondate unicamente sulla legittima e documentata assenza dal servizio a causa
di malattia, senza effettuare il necessario vaglio delle attitudini e del
rendimento del dipendente nel periodo di servizio considerato, in cui il –
OMISSIS-aveva correttamente espletato le proprie mansioni, senza incorrere
in alcuna sanzione disciplinare.
Ciò posto, il ricorrente ha lamentato un utilizzo illegittimo del potere
valutativo, piegato a fini diversi ed ulteriori rispetto a quelli imposti dalla
normativa di settore.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, che ha depositato
documentazione riferita al provvedimento oggetto di giudizio.
All’udienza del 27.11.2020 il ricorso è stato introitato per la decisone.

Il ricorso è fondato e va accolto entro i seguenti limiti.
Va premesso che, secondo l’orientamento comune della giurisprudenza, in
sede di valutazione del servizio reso dal militare o dal personale della Polizia
di Stato nel periodo da prendere in considerazione per la redazione del
rapporto informativo, la p.a. competente dispone di un ampio potere
discrezionale, il cui concreto esercizio può essere sindacato dal giudice
amministrativo solo sotto il profilo della manifesta illogicità e del difetto di
motivazione, della carenza di presupposti e della macroscopica
irragionevolezza e contraddittorietà (cfr. Tar Liguria, sez. II, 31 gennaio 2008,
n. 124; Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, 24 gennaio 2015, n. 158; Tar Lazio,
Roma, sez. I bis, 22 giugno 2018, n. 7032).
Pertanto, se i giudizi espressi in sede di valutazione caratteristica sono giudizi
aventi connotati di discrezionalità tecnica, non è l’opinabilità degli
apprezzamenti tecnici dell’Amministrazione che ne determina la sostituzione
con quelli del giudice, ma la loro inattendibilità per l’insufficienza del criterio
o per il vizio del procedimento applicativo in relazione ai necessari
presupposti e per la irragionevolezza della valutazione (cfr. Tar Puglia, Lecce,
sez. II, 15 gennaio 2015, n. 219).
Nel caso di specie, emerge dal confronto tra la valutazione caratteristica
dell’anno 2005 e quella oggetto di impugnazione, che la voce interna “buon
senso” è passata da “normale” a ‘‘scarso”, le “qualità morali e di carattere” da
“volonteroso” a “incostante – superficiale”, la “capacità professionale” da
“normale” a “scarsa”, la voce “come ha assolto l’incarico” da “normale” a
“scarsa” e la “condotta in servizio” da “normale” a “scarsa”.
A proposito di tale valutazione peggiorativa, il ricorrente ha dedotto che il
proprio rendimento in servizio nell’anno 2006 non era stato inferiore a quello
relativo all’anno precedente, non avendo riportato alcuna sanzione
disciplinare, risultando tuttavia assente dal servizio per malattia, debitamente
documentata.

Nelle memorie depositate in giudizio, il Ministero resistente ha controdedotto
che la valutazione attribuita si era basata esclusivamente sull’attività lavorativa
posta in essere dal ricorrente nel periodo in esame, nel corso della quale
l’istante non aveva dato prova di particolari qualità nell’espletamento dei
compiti assegnatogli, rivelando scarsa professionalità, palese superficialità ed
incostanza. L’amministrazione ha inoltre precisato che l’asserita influenza
negativa, ai fini del giudizio valutativo, delle ripetute malattie verificatesi nel
periodo in esame, doveva ritenersi inconferente, in quanto la valutazione
aveva tenuto conto soltanto del rendimento in servizio.
Quanto dedotto dalla parte pubblica non trova conferma nella
documentazione depositata in giudizio dall’amministrazione (cfr. All.1 Esame
ricorso gerarchico), nella quale i competenti organi valutativi rappresentano
che, non avendo il ricorrente riportato sanzioni disciplinari nel periodo di
riferimento, la valutazione negativa “è stata attribuita sulla base dell’impegno e della
disponibilità dimostrata nell’espletamento del servizio; il dipendente, infatti, al termine di
periodi di congedo ordinario, si è, più volte, annunciato malato creando notevoli disservizi”.
Quanto rappresentato vale a conferma le censure del ricorrente: è infatti
evidente che a fondamento del giudizio negativo sono state poste circostanze
(l’assenza dal servizio dovuta a malattia) che, non risultando ingiustificate e
dovendosi conseguentemente ritenere legittime, non avrebbero potuto
influire sulla valutazione delle caratteristiche fisiche ed intellettive, ovvero sul
rendimento del dipendente.
È pur vero, infatti, che i giudizi espressi nelle schede valutative,
configurandosi quali meri apprezzamenti, e non come esercizio di poteri di
contestazione di specifici addebiti circa la violazione di doveri d’ufficio, non
richiedono l’indicazione di particolari fatti commissivi del dipendente per
sorreggere il giudizio negativo sul modo in cui sono state esercitate le sue
funzioni, essendo sufficiente che tale documentazione esprima in termini
riassuntivi e logicamente coerenti le caratteristiche essenziali del valutando (ex
plurimis Tar Puglia, Lecce, sez. II, 15 gennaio 2015, n. 219). Tuttavia, è

altrettanto vero che quando dall’istruttoria emerge che l’amministrazione ha
preso in considerazione elementi di giudizio eccentrici rispetto al servizio
prestato o alle caratteristiche del valutando, ciò è sufficiente a dubitare che
l’abbassamento di qualifica o delle valutazioni interne non sia dovuto alla
naturale oscillazione dei livelli di rendimento del valutando, bensì
all’intervento di fattori estranei che finiscono per coincidere con l’errore o il
vero e proprio sviamento di potere (cfr. T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I,
10/07/2017, n.8153).
Ebbene, nel caso di specie, in disparte la reiterata assenza dal servizio,
l’amministrazione non ha rappresentato, né nel documento impugnato, né nel
provvedimento di reiezione del ricorso gerarchico, né ancora in sede di
giudizio, motivati elementi posti a fondamento della flessione nel rendimento
del dipendente.
Al contrario, dagli atti emerge che la motivazione sostanziale del
provvedimento è proprio l’assenza dal servizio per malattia, che tuttavia
risulta pienamente legittima e, dunque, del tutto neutra rispetto alla
valutazione delle capacità e del rendimento in servizio del ricorrente.
Risulta pienamente fondata, quindi, la censura di illegittimità dell’atto
impugnato per difetto di motivazione, sia in considerazione della genericità ed
indeterminatezza della formula motivazionale adottata dall’amministrazione,
sia della sostanza della contestazione addebitata al ricorrente e posta a
giustificazione della flessione nel giudizio espresso nella scheda valutativa.
Per tali assorbenti ragioni il ricorso deve essere accolto.
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite
tra le parti, in ragione della peculiarità della fattispecie oggetto di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
accoglie ed annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4,
del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda
alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente
provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato
idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.