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Non idoneità arruolamento militari volontari per patologia

Sentenza

sul ricorso n. 3277 del 2005, proposto da OMISSIS, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Carlo Parente, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Roma, via Emilia n. 81

contro

  • il Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è elettivamente domiciliato, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
  • il Ministero della Difesa – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Esercito – in persona del legale rappresentante;

per l’annullamento

  • del provvedimento del Ministero della Difesa – Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito – Commissione medica per gli accertamenti sanitari, in data 12 gennaio 2005, con il quale la ricorrente è stata dichiarata non idonea all’arruolamento in qualità di volontaria in ferma breve nell’Esercito Italiano perché riconosciuta affetta da “piattismo plantare bilaterale”;
  • nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale

Visto il ricorso con la relativa documentazione;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della controversia;

Relatore alla Camera di Consiglio dell’11 luglio 2005 il Cons. Roberto POLITI; uditi altresì i procuratori delle parti come da verbale d’udienza.

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

Fatto e diritto

Contesta la ricorrente l’avversato giudizio di non idoneità – reso ai fini dell’arruolamento in qualità di volontaria in ferma breve nell’Esercito Italiano – in ragione dei seguenti argomenti di censura:

Eccesso di potere, errore nei presupposti, violazione e falsa applicazione dell’All. 11 all’art. 7 del bando di concorso del 19 maggio 2004, pubblicato sulla G.U. – 4^ Serie Speciale – n. 52 del 18 maggio 2004. Violazione e falsa applicazione del decreto del Ministero della Difesa del 4 aprile 2000 e della direttiva integrativa del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Sanità Militare del 19 aprile 2000. Difetto ed insufficienza di istruttoria, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione.

Conclude la parte ricorrente insistendo per l’accoglimento del gravame ed il conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell’impugnativa.

  • Il giudizio relativo al ricorso – chiamato all’odierna Camera di Consiglio per la delibazione della domanda cautelare dalla parte ricorrente incidentalmente proposta – viene immediatamente definito nel merito, ai sensi dell’art. 3, comma I, della legge 21 luglio 2000 n. 205.

Ricorrono, quanto alla sottoposta vicenda contenziosa, i presupposti (completezza del contraddittorio processuale e del materiale istruttorio rilevante ai fini di un’esaustiva delibazione del proposto thema decidendum) dalla citata disposizione contemplati ai fini di consentire un’immediata definizione del merito della controversia.

Ciò preliminarmente rilevato, la fondatezza del ricorso all’esame viene in considerazione alla luce dell’esito della visita di revisione alla quale la resistente Amministrazione della Difesa – con ordinanza n. 631-C del 27 aprile 2005 – è stata invitata a sottoporre l’interessato presso il medesimo organo (quantunque in diversa composizione e con l’assistenza, se richiesta, di un sanitario di fiducia del ricorrente) che aveva rassegnato il giudizio di non idoneità con la presente impugnazione avversato.

Va, in argomento, dato preliminarmente atto della sicura esperibilità, nel quadro degli strumenti cognitivi messi a disposizione del giudice all’interno del giudizio di legittimità, delle verificazioni preordinate (come nel caso in esame) all’accertamento di un presupposto di fatto posto a fondamento del provvedimento, onde consentire l’esercizio del sindacato giurisdizionale sotto il profilo dell’eccesso di potere per carenza o errore sul presupposto (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 maggio 1991 n. 321; T.A.R. Lazio, sez. III, 1° luglio 1999 n. 2048); e ciò segnatamente ove venga in considerazione, come nel caso di specie, la sussistenza – o meno – dei requisiti fisici per l’arruolamento nelle Forze Armate, laddove la situazione di fatto oggetto dell’accertamento non sia soggetta a significative modificazioni nel tempo e l’accertamento del presupposto non presenti significativi margini di opinabilità (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 24 febbraio 2004 n. 719).

Quanto sopra posto, le risultanze dell’accertamento di revisione anzidetto hanno consentito il riscontro, in capo all’odierna ricorrente, di un “lieve piattismo plantare bilaterale”; pervenendo conseguentemente l’organo incaricato dell’incombente di che trattasi alla formulazione di un conclusivo giudizio di “idoneità” di OMISSIS quale V.F.B. con attribuzione del coefficiente 2 alla caratteristica somatofunzionale L1 del profilo sanitario.

Nel rilevare, alla stregua di quanto precedentemente sottolineato, l’infondatezza del presupposto di fatto sul quale risulta basato il giudizio di “non idoneità” dalla resistente Amministrazione posto a base dell’avversato provvedimento di esclusione, deve darsi conseguentemente atto della fondatezza del proposto gravame: all’accoglimento del quale accede l’annullamento delle determinazioni con esso impugnate.

Le spese di lite vengono poste a carico dell’Amministrazione soccombente, giusta la liquidazione di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I-bis – ritenuto per la decisione nel merito, ai sensi dell’art. 3, I comma, della legge 21 luglio 2000 n. 205, il ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti con esso impugnati.

Condanna la resistente Amministrazione della Difesa, nella persona del Ministro p.t., al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente OMISSIS, per complessivi € 1.000,00 (euro mille/00).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.