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Negazione accesso documentazione graduatoria Polizia Penitenziaria

SENTENZA

sul ricorso – ex art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 – n. 5832/2005 proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv.. Giovanni Carlo Parente ed elettivamente domiciliato in Roma, via Emilia 81, presso il difensore;

CONTRO

il Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore e in persona del Capo dell’Amministrazione Penitenziaria pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, sono domiciliati per legge;

 

per l’annullamento

– della nota prot. n. GDAP-2000-20/04/2005-01444412-2005 del Ministero della giustizia, con cui è stato negato e/o escluso l’accesso alla documentazione richiesta dal ricorrente con istanza notificata il 12.4.2005;

– del verbale d’accesso datato 13.5.2005;

e per la declaratoria

del diritto del ricorrente ad ottenere l’esibizione e l’acquisizione in copia di tutta la documentazione richiesta con la suddetta istanza di accesso;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;

Visti gli atti di causa;

Relatore alla Camera di consiglio del 15 luglio 2005 il Cons. Giancarlo Luttazi;

Espletata la difesa come da verbale;

Vista l’istanza di accesso del ricorrente;

Considerato che essa ha richiesto all’Amministrazione intimata di aver accesso e di estrarre copia semplice:

1) dei verbali redatti dalla Commissione esaminatrice della selezione per la formazione della graduatoria prevista: dall’art. 3, comma 158, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; dal decreto ministeriale 26 maggio 2004; dal D.P.R. 25 agosto 2004; ivi compreso il verbale con cui la Commissione ha stabilito preventivamente i criteri di valutazione dei titoli e di attribuzione del relativo punteggio;

2) del processo verbale relativo a tutte le operazioni di esame e/o alle deliberazioni, relative ai titoli oggetto di valutazione;

3) della graduatoria sulla cui base il Ministero della giustizia ha proceduto alle assunzioni disposte ai sensi della suindicata normativa;

4) del P.D.G. 19 ottobre 2004, con cui è stata approvata la predetta graduatoria;

Considerato che detta richiesta risulta conforme agli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l’impugnato verbale d’accesso datato 13.5.2005, da cui risulta che in pari data l’Amministrazione ha consegnato al ricorrente:

– n. 1 copia relativa alla domanda di assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria;

– n. 1 copia relativa a verbale di attribuzione del punteggio datato 21 settembre 2004;

Considerato che detta consegna documentale del 13.5.2005 soddisfa solo in parte la citata istanza d’accesso del ricorrente (quanto al secondo dei documenti consegnati; mentre il primo non era menzionato nell’istanza);

Ritenuto pertanto che il presente ricorso ex art. 25 della legge n. 241/1990 debba essere accolto e che dunque, per l’effetto, debba ordinarsi all’Amministrazione intimata l’esibizione dei documenti richiesti con l’istanza in epigrafe;

Ritenuto che le spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00, debbano seguire la soccombenza ai sensi dell’art. 91 del codice di procedura civile;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I quater, accoglie il ricorso in epigrafe, e per l’effetto ordina all’Amministrazione intimata l’esibizione dei documenti richiesti con l’istanza d’accesso pure in epigrafe indicata.

Condanna l’Amministrazione intimata al rimborso delle spese di giudizio, e le liquida in € 1.000,00.

Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall’Autorità amministrativa.