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Non idoneità arruolamento Carabinieri per patologia – 2

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6708 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Bonaiuti, Paolo Bonaiuti, con domicilio eletto presso lo studio Paolo Bonaiuti in Roma, via Riccardo Grazioli Lante,16;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente diniego riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio – rigetto richiesta di concessione dell’equo indennizzo

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 11 novembre 2020, svoltasi mediante collegamento da remoto ai sensi dell’art.25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n.137, il Pres. Roberto Giovagnoli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Viene in decisione l’appello proposto da -OMISSIS- per ottenere la riforma della sentenza di estremi indicati in epigrafe che in primo grado ha respinto il ricorso contro il provvedimento di mancato riconoscimento della causa di servizio e di rigetto dell’istanza di equo indennizzo.

Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.

All’udienza dell’11 novembre 2020, la causa è stata trattenuta per la decisione.

L’appello non merita accoglimento.

Ad avviso del Collegio non vi è alcun profilo di erroneità nella pronuncia impugnata, che ha correttamente evidenziato i limiti del sindacato di legittimità che il primo giudice era chiamato ad esercitare, in coerenza con la giurisprudenza di questo Consiglio, secondo la quale il giudizio espresso dal CVCS costituisce espressione di discrezionalità tecnica, basato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnica; quindi, esso non è sindacabile nel merito ed è censurabile per eccesso di potere solo in caso di assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti o mancata considerazione della sussistenza di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva (ex plurimis, cfr. Cons. Stato sez. III, 18 dicembre 2009 n. 2164; sez. IV, 16 ottobre 2009, n. 6352).

Tali circostanze, ad una valutazione esterna di congruità e sufficienza del giudizio di non dipendenza, non paiono ravvisabili nella fattispecie. Il Comitato ha, infatti, motivatamente ritenuto che l’infermità denunciata non può riconoscersi dipendente da causa di servizio “trattandosi di -OMISSIS-sull’insorgenza e decorso della quale nel caso di specie, non può avere nocivamente influito, , neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, il servizio reso e non caratterizzato da condizioni di particolare e protratta gravosità”.

Va, altresì, ribadito che il parere reso dal CVCS “si impone nel suo contenuto tecnico-discrezionale all’Amministrazione, la quale – secondo quanto affermato più volte dalla giurisprudenza – nell’adottare il provvedimento finale, è tenuta esclusivamente, nell’esercizio dei poteri ad essa peculiari di amministrazione attiva, alla verifica estrinseca della completezza e della regolarità del precedente procedimento di valutazione, senza quindi attivare una nuova ed autonoma valutazione che investa il merito tecnico” (Cons. Stato, sez. IV, 16 marzo 2012, n. 1510).

Ai limitati fini che qui rilevano si osserva comunque che le valutazioni eziologiche svolte dal Comitato di verifica risultino congrue e scevre da profili di irragionevolezza e che risulti conseguentemente attendibile la conclusione della non dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte dall’appellante.

Non risulta, infine, pertinente il richiamo alla disciplina recata dalla legge n. 308/1981, che, come già evidenziato dal T.a.r. (senza che alla relativa statuizione siano stato opposte specifiche censure) disciplina la concessione di speciali elargizioni il cui presupposto è che l’evento lesivo si sia verificato durante il periodo di servizio, laddove la disciplina che interessa nel caso di specie richiede che l’infermità dipenda da una causa di servizio, non bastando, quindi, che la patologia sia insorta in costanza di servizio.

Sussistono i presupposti per compensare le spese del giudizio di appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.