SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1598 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Carlo Parente Zamparelli, Stefano Monti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giovanni Carlo Parente Zamparelli in Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
sul ricorso numero di registro generale 1538 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Carlo Parente Zamparelli, Stefano Monti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giovanni Carlo Parente Zamparelli in Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
previa adozione delle opportune misure cautelari,
quanto al ricorso n. 1598 del 2018:
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento datato e notificato il 29.11.17 di inidoneità all’arruolamento in qualità di allievo Ufficiale Pilota di Complemento della M.M. da ammettere al 17° e 18° Corso di Pilotaggio Aereo con ferma di 12 anni; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale al provvedimento impugnato, ivi compreso il verbale di visita medica, non cognito redatto dall’apposito Collegio sanitario e sotteso al giudizio di inidoneità;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 4.5.2018:
– della graduatoria conclusiva per l’arruolamento in qualità di allievo Ufficiale Pilota di Complemento da ammettere al 17° e 18° Corso di Pilotaggio Aereo con ferma di anni 12 nella Marina Militare (G.U. 4^ s.s. n. 65 del 29.8.17) approvata con determinazione M_D GMIL REG2018 0118907 del 16.2.2018;
quanto al ricorso n. 1538 del 2019:
del provvedimento di inidoneità 26.11.18 quale aspirante pilota militare in seno al concorso per l’arruolamento in qualità di allievo Ufficiale Pilota di Complemento da ammettere al 17° e 18° Corso di Pilotaggio Aereo con ferma di anni 12 nella M.M. ; di ogni altro atto presupposto e conseguente, comunque connesso ivi compresi i verbali di visita medica, nonché la graduatoria conclusiva del concorso già impugnato, nonché il decreto 20.11.18 di rettifica.
Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa in entrambi i ricorsi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2019 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che con i ricorsi in epigrafe, riuniti per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva, il sig. -OMISSIS- impugnava, rispettivamente, il provvedimento datato e notificato il 29.11.17 di inidoneità all’arruolamento in qualità di allievo Ufficiale Pilota di Complemento della M.M. da ammettere al 17° e 18° Corso di Pilotaggio Aereo con ferma di 12 anni, unitamente alla graduatoria finale, e il successivo provvedimento di inidoneità del 26.11.18 quale aspirante pilota militare in seno al medesimo concorso;
Considerato che, con ordinanza collegiale n. 7267/2018 nel ricorso RG n. 1598/2018, e con ordinanza collegiale n. 2490/2019 nel ricorso RG n. 1538/2019, è stata disposta una verificazione, all’esito della quale il ricorrente è risultato in possesso del requisito fisico previsto e dunque dichiarato idoneo al proseguimento dell’iter concorsuale;
Ritenuto che la discrepanza tra i risultati degli accertamenti sanitari compiuti al momento della visita concorsuale rispetto al momento della verificazione induce a ritenere fondate le relative doglianze di parte;
Ritenuto pertanto che, alla luce di tutto quanto sopra, il ricorso possa essere accolto e definito in forma semplificata, attesa altresì la corretta integrazione del contraddittorio in entrambi i ricorsi (v. ord. coll. n. 6285/2019), come da avviso dato alle parti nell’odierna camera di consiglio;
Liquidate le spese a carico dell’Amministrazione, secondo il principio di soccombenza, come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando, previa riunione, sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti di esclusione impugnati e la graduatoria finale del concorso.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida complessivamente in euro 800,00 (ottocento/00), attesa la serialità del contenzioso, oltre accessori per legge, nonché al pagamento delle spese dell’istruttoria in favore della Commissione Sanitaria d’Appello A.M. Roma, liquidate in euro 500,00 (cinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.