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Non costituiscono fasi di un unico iter procedimentale, ai fini della domanda di equa riparazione per eccessiva durata del processo, il giudizio di cognizione davanti al giudice amministrativo e quello successivo di ottemperanza.

Cassazione Civile, Sezione I, 23 gennaio 2009 n. 1732. Con la sentenza 1732/09 la Corte di Cassazione, riaffermando il principio della autonomia del giudizio di ottemperanza rispetto a quello antecedente di cognizione, ha stabilito che detti giudizi, non costituendo fasi di un unico iter procedimentale, non possono essere considerati cumulativamente nel calcolo del termine per ottenere l'indennizzo ai sensi degli artt. 2 e 4 della Legge 24 marzo 2001 n. 89. Ne consegue, ad avviso della Corte, la decadenza per tardività, della domanda di equa riparazione proposta successivamente al passaggio in giudicato della Sentenza del Consiglio di Stato, non essendovi violazione del termine della ragionevole durata del processo rispetto al giudizio di ottemperanza.