s e n t e n z a
sul ricorso n. reg. gen. 10043-2008, proposto dal -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Carlo Parente ed Erennio Parente, presso lo studio dei quali, in Roma, Via Emilia n.81, è elettivamente domiciliato;
contro
- il Ministero dell’Economia e Finanze in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede, in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è ex lege domiciliato;
- la Sottocommissione per l’accertamento dei requisiti ed il vaglio delle informazioni, in persona del legale rappresentante p.t., come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,
per l’annullamento,
previa sospensione
- del provvedimento del 7.7.2008, notificato il 23.8.2008, con il quale la Sottocommissione per l’accertamento dei requisiti ed il vaglio delle informazioni, ha deliberato di non ammettere il ricorrente all’arruolamento nel Corpo della Guardia di Finanza;
- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso.
Visti gli atti depositati dal ricorrente;
visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;
visti gli atti tutti della causa;
designato relatore il Consigliere Avv. Carlo Modica de Mohac;
udito, alla camera di consiglio del 28.1.2009, l’Avv. Stefano Monti, delegato dagli avv.ti Parente, per il ricorrente;
visti gli artt.21, comma X, e 26, comma IV, della L.6 dicembre 1971 n.1034, modificati, rispettivamente, dall’art.3, comma III, e dall’art.9, comma I, della L. 21 luglio 2000 n.205;
ritenuto che sussistono i presupposti per definire immediatamente il merito mediante “sentenza in forma semplificata”; e che le parti sono state avvisate della possibilità di procedere in tal senso,
ritenuto in fatto:
- che nel 2008 il ricorrente – dopo aver svolto servizio dapprima nell’Aeronautica Militare (dal 2004 al 2005) e poi nella Marina Militare 8fino al marzo 2008) – ha partecipato al concorso per l’arruolamento (previo transito) nella Guardia di Finanza, bandito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi del DPR n.332 del 1997;
- che dopo l’espletamento della prova preliminare culturale, la competente Sottocommissione lo ha escluso ritenendo che egli non fosse in possesso del requisito previsto dall’art.2, comma 1, lett. “l” del bando (qualità morali e di condotta previsti dall’art.35, comma 6, del D.Lgs. 30.3.2001 n.165); e ciò in quanto da una informativa del Comando regione Carabinieri Campania – Compagnia di Torre Annunziata era risultato che in data 15.2.2003 i Carabinieri lo avevano trovato in possesso, insieme ad altre tre persone, di “hashish” per uso personale;
- che, in particolare, la competente Sottocommissione, in sede di valutazione della condotta del ricorrente, ha ritenuto che egli abbia “posto in essere un comportamento sicuramente censurabile e comunque inconciliabile con i basilari doveri di ogni militare (…)” nonchè “con le attribuzioni e funzioni deputate agli appartenenti al Corpo e con l’espletamento dei compiti istituzionali della Guardia di Finanza”;
- che con il ricorso in esame chiede l’annullamento della sua esclusione dall’arruolamento;
esaminati i motivi di ricorso;
considerato in diritto:
- che con unico articolato mezzo di gravame, il ricorrente lamenta violazione ed errata applicazione dell’art.2 del bando di concorso, violazione dell’art.35, comma 6, del D.Lgs. n.165/2001, degli artt.26 della L. n.53/1989, 16 della L. n.121/1981 e 2 del D.lgs. n.160/2006, nonché eccesso di potere per carenza istruttoria, erronea valutazione e difetto di motivazione, deducendo che illegittimamente l’Amministrazione:
- ha assunto quale unico elemento fondante l’esclusione, l’esistenza di un singolo episodio attribuito al ricorrente e risalente ad un periodo, peraltro precedente il concorso, in cui egli era in età poco più che adolescenziale;
- non ha valutato la circostanza che l’episodio in questione non aveva avuto alcuna conseguenza in sede penale né in sede amministrativa (posto che nei confronti del ricorrente non è mai stato avviato alcun procedimento);
- non ha assunto ulteriori riscontri che potessero confermare, o eventualmente escludere, il giudizio di disvalore, né ha valutato i precedenti di carriera del ricorrente, che costituiscono eventi certamente più vicini nel tempo rispetto all’episodio ritenuto tranciante;
- che la doglianza si appalesa fondata sia in quanto l’episodio stigmatizzato dall’Amministrazione non ha avuto alcuna conseguenza penale ed è rimasto senza effetti anche sul piano amministrativo (non avendo dato luogo ad alcuna irrogazione di sanzioni amministrative); sia in quanto non appare logico che il giudizio sulla moralità ed onestà di un individuo venga fondato esclusivamente sulla valutazione di un unico episodio, per giunta risalente nel tempo, verificatosi in epoca prossima (e di poco successiva) all’età adolescenziale ed anteriore al servizio militare; e che non venga presa in considerazione la condotta tenuta nell’ultimo periodo, ed a maggior ragione se essa abbia rivelato – come nel caso di specie – segni di maturazione del carattere e della personalità e l’acquisito possesso di buone qualità morali;
considerato l’orientamento giurisprudenziale assunto in precedenti analoghi;
viste, in particolare:
- la sentenza n.5777 del 2.10.2006 con la quale il Consiglio di Stato afferma che la valutazione dei soggetti aspiranti all’arruolamento nei corpi armati dello Stato deve essere effettuata in modo tale da verificare l’effettivo comportamento di essi;
- la sentenza n.776 del 7.12.1998 con cui il TAR Abruzzo de L’Aquila afferma che la ponderazione della personalità e della moralità dell’aspirante dipendente deve procedere dalla considerazione del “complesso della sua condotta e non di un singolo episodio”, dovendosi prestare attenzione altresì all’avvenuto recupero morale;
- nonché, infine, le sentenze n.20 del 14.1.1999 e n.948 del 18.6.1998 con cui il Consiglio di Stato (IV^ Sezione) ha negato che in materia di reclutamento la presenza di un episodio isolato di assunzione di “hascisc” possa costituire elemento rilevante al fine di escludere la sussistenza del necessario requisito di buona condotta e moralità; e ciò in quanto tale circostanza non può essere assimilata ad uno stato deviante permanente;;
ritenuto che tale orientamento, secondo cui una singola azione, specie se risalente nel tempo, non può essere posta a base della valutazione della complessiva personalità dell’individuo, vada pienamente condiviso; e ciò a maggior ragione se l’azione su cui potrebbe appuntarsi il giudizio di disvalore sia stata compiuta in età poco più che adolescenziale (età in cui la personalità ed il carattere non sono ancora pienamente formati);
ritenuto, in definitiva, che in considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso sia da accogliere con conseguente annullamento del provvedimento di esclusione impugnato; e che sussistano giuste ragioni per compensare le spese fra le parti;
- M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. II^ , accoglie il ricorso in epigrafe; e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese fra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.