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Nei comparti Sicurezza, Difesa ed Esteri non si può procedere alla risoluzione anticipata dei rapporti di lavoro dirigenziali fino alla emanzazione di apposito D.P.C.M.

Il TAR Lazio ha annullato il decreto con cui il Ministero della Giustiiza aveva proceduto alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro nei confronti di un proprio Dirigente Generale ai sensi dell'art. 72, comma 11, d.l. 112/2008. il Giudice ha rilevato che per i comparti Sicurezza, Difesa ed Esteri la disposizione di cui sopra non è immediatamente applicabile in quanto la stessa norma demanda ad un D.P.C.M. la previa fissazione di criteri e modalità applicativi. Inoltre, il provvedimento impugnato manca di una motivazione puntuale e di una attenta valutazione delle qualità e del curriculum lavorativo del ricorrente.