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n. 879_18 – Calunnia. Non luogo a procedere perché il fatto non sussiste.

TRIBUNALE

DI

SANTA MARIA DI CAPUA VETERE

ufficio G.I.P.-G.U.P.

REPUBBLICA ITALIANA

in nome del popolo italiano

 

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona del Giudice per le Indagini Preliminari, dott. Orazio Rossi

nell’udienza del 14/12/2018 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di :

OMISSIS, nato in OMISSIS e domiciliato, ex art. 161 c.p.p., in Santa Maria a Vico (CE), OMISSIS — assente

IMPUTATO

del reato p. e p. dall’articolo 368 c.p., perché sporgeva querela presso i CC di Santa Maria a Vico, denunziando lo smarrimento di 7 assegni in bianco, rilasciati dall’Ufficio Postale di Santa Maria a Vico, conto corrente OMISSIS, simulando tracce di un reato con i seguenti numeri di serie :

  1. 1 assegno, numero di serie 721860561 ;
  2. 1 assegno, numero di serie 7211904407 ;
  3. 2 assegni, numeri di serie 7212904409 — 7212904410 ;
  4. 1 assegno, numero di serie 7217848261 ;
  5. 2 assegni, numeri di serie 7217848264 — 7217848270 ; in Santa Maria a Vico (CE) il 2/10/2017

CONCLUSIONI

Pubblico Ministero: rinvio a giudizio

Difesa: non luogo a procedere

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 21/7/2018 il Pubblico Ministero — sede, ex art. 416 c.p.p., esercitava l’azione penale mediante richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell’imputato OMISSIS per il reato a lui ascritto e meglio specificato in rubrica.

Per l’effetto, ex art. 418 c.p.p., il 23/7/2018 il G.U.P. — sede fissava l’udienza preliminare per la data del 14/12/2018.

In tale udienza, dichiarata, ex art. 420 bis c.p.p., l’assenza dell’imputato e presente la difesa, vi era la discussione delle parti, ex art. 421 c.p.p.

Il Giudice, in seguito, si ritirava in camera di consiglio ed all’esito della deliberazione si dava lettura del dispositivo della presente sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

All’esito della disamina degli atti inseriti nel fascicolo del Pubblico Ministero, allegato alla richiesta di rinvio a giudizio e pienamente utilizzabile, deve essere pronunziata sentenza di non luogo a procedere per l’imputato OMISSIS e ciò per la sussistenza di marcati dubbi in ordine agli elementi costitutivi del qui contestato delitto di calunnia, che precludono la sostenibilità dell’accusa in un futuro processo.

In particolare, il 2 ottobre del 2017 OMISSIS sporgeva denunzia presso CC di Santa Maria a Vico (CE), nel cui ambito territoriale lui risiedeva, e lì denunziava lo smarrimento di 7 assegni, tratti su di un conto corrente postale, di cui era il relativo titolare; smarrimento che l’imputato precisava essersi verificato tra le precedenti date del 20 settembre e del 1° ottobre; e proprio tale denunzia integra il ‘corpo del reato’ (art. 431, comma 1, lett. h, c.p.p.) in rapporto al contestato delitto di calunnia. Peraltro, le indagini attivate dalle forze dell’ordine evidenziavano che solo uno di questi assegni risultava essere stato effettivamente portato all’incasso e; specificamente, ciò era avvenuto presso un istituto di credito di San Gennaro Vesuviano (NA) da parte di tale OMISSIS, quale amministratore della ditta individuale OMISSIS, sita in quello stesso centro abitato.

 

A questo punto, OMISSIS, escusso dai CC, riferiva che l’assegno in oggetto gli era stato consegnato (quale pagamento di merce da lui acquistata) da parte di OMISSIS, il quale — a sua volta — riferiva che era stato proprio l’odierno imputato a consegnarli il titolo di credito di cui trattasi e ciò in riferimento all’acquisto di alcune autovetture.

Si veda in modo particolare, l’informativa del 4/5/2G18 dei CC di San Felice a Cancello  (CE).

Orbene, un primo elemento da considerare è che nulla qui viene riferito circa i residui 6 assegni, il cui smarrimento OMISSIS — secondo l’assunto accusatorio — avrebbe falsamente denunziato nell’ottobre del 2017 e, cosi, calunniando il soggetto, che ne fosse stato rinvenuto in possesso.

Allo stesso tempo, la sola fonte probatoria a carico dell’imputato è costituita dal narrato di OMISSIS, il quale, però, dato che era stato indicato come soggetto, che aveva avuto la materiale disponibilità di uno degli assegni in contestazione, doveva essere escusso con le garanzie previste nell’articolo 63 c.p.p., ma ciò non risulta avvenuto e, per l’effetto, qui interviene la inutilizzabilità assoluta prevista nel comma 2 dell’articolo 63 c.p. ed, infatti, la posizione di OMISSIS (quale possessore dell’assegno) era ben nota prima della sua escussione.

Infatti, la falsa denunzia di smarrimento di assegni bancari presentata da un soggetto (nel caso in oggetto, secondo l’assunto accusatorio, OMISSIS) dopo averli lui consegnati ad altra persona in pagamento di un’obbligazione, integra — in via astratta — il qui contestato delitto di calunnia e ciò anche dopo la depenalizzazione del delitto di cui all’articolo 647 c.p. (per effetto del D.L.vo 7/16), poiché tra i reati ipoteticamente configurabili come presupposto della calunnia ben vi può essere il furto o anche la ricettazione (Cass., 15964/16, Galletti ; Cass.,_18710/17, Giordano).

Da qui la necessità di emettere un sentenza di non luogo a procedere, non essendovi negli atti elementi e dati idonei alla condanna ed alla sostenibilità dell’accusa di calunnia (mossa a carico di OMISSIS) in un futuro processo.

Nulla, infatti, vi è per 6 degli assegni di cui alla denunzia dell’ottobre del 2017, mentre per il residuo settimo assegno si risale a OMISSIS solo sulla base di dichiarazioni del tutto inutilizzabili, ex art. 63, comma 2, c.p.p.

 

Si fissa per la redazione della motivazione un termine di giorni 30, ex art. 1.24, comma 4, c.p.p., alla luce dei problemi giuridici posti dal processo.

P.Q.M.

letto l’articolo 425 c.p.p., dichiara non luogo a procedere nei confronti dell’imputato per i reati a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

letto l’articolo 424, comma 4, c.p.p., fissa in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione

Santa Maria Capua Vetere, 14 dicembre 2018

 

Il Giudice dott. Orazio Rossi