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n.1088_19 – Falsità in scrittura privata. Il fatto non è più reato. Assoluzione

TRIBUNALE DI SALERNO

PRIMA SEZIONE PENALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Monocratico dr.ssa Edvige Crisci alla pubblica udienza del 25.03.19 con l’intervento del P.M., rappresentato dal Sostituto Procuratore della Repubblica Dr.ssa Severina Inno (V.P.O.) — e con l’assistenza del Cancelliere Luciano Vitagliano ha pronunciato e pubblicato la seguente

SENTENZA

nella causa penale di primo grado a carico di:

OMISSIS nato in OMISSIS e residente in OMISSIS difeso di ufficio dall’avv. Rosario Buccella

Libero assente

IMPUTATO

  1. del reato p, e p. dagli artt. 81 cpv, 485 c.p., perché, agendo in tempi diversi con più condotte esecutive di una medesima risoluzione, al fine di procurarsi un vantaggio, formava e perfezionava. utilizzando le generalità di OMISSIS, due falsi contratti rispettivamente con la società “Scat Pagine Gialle S.p.a.” e il gestore telefonico “Infostrada”.

In luogo ignoto, in epoca antecedente e prossima rispettivamente al 11.03.2009 e 01.10.2010

del reato p. e p. dagli art. 485, 491 c.p. perché, al fine di procurarsi un vantaggio, formava – o comunque faceva uso di n. otto false cambiali (aventi numeri seriali 5839641961, 8601401738, 5017648, 5017654, 5017651, 8601401731, 8601401737, tutte dell’importo di € 1.000,00, con scadenze dal 30.09.2009 al 30.05.20103 a nome di “OMISSIS”, la cui sottoscrizione di traenza veniva falsificata.

In luogo ignoto dal mese di settembre 2009 al mese di maggio 2010

Conclusioni

Le parti concordemente chiedevano emettersi sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato al capo A) e per intervenuta prescrizione al capo B)

FATTO E DIRITTO

A seguito di decreto di citazione diretta a giudizio l’imputato veniva tratto innanzi a questa Autorità giudiziaria per rispondere del reato meglio descritto all’interno del capo di imputazione. All’udienza odierna ,dichiarata l’assenza dell’ imputato le parti preliminarmente facevano rilevare l’intervenuta depenalizzazione della fattispecie contestata, rassegnando le conclusioni in epigrafe riportate in relazione al capo A) e non doversi procedere in relazione al capo B) per intervenuta prescrizione

Infatti l’art.1 del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n.7 entrato in vigore il 6 febbraio 2016 ha abrogato l’art. 485 c.p. (falsità in scrittura privata). Dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, quindi, l’ipotesi delittuosa ascritta all’imputato non è più prevista dalla legge come reato per cui si impone la immediata declaratoria di improcedibilità dell’azione penale ai sensi dell’art. 129 c.p.p. in relazione al capo A) Rilevato, altresì l’intervenuta prescrizione del reato di cui al capo B) per il decorrere dei termini, non potendo pervenire ad una pronuncia assolutoria,

P.Q.M.

Visto gli artt. 530 c.p.p., assolve OMISSIS dal reato ascrittogli al capo A) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Visto l’art 129 c.p.p. dichiara di non doversi procedere nei confronti di OMISSIS per intervenuta prescrizione del reato ascrittogli al capo B). Si riserva gg. 30 per il deposito della sentenza.

Salerno, 25.03.19

Il G.O.T.

Edvige Crisci