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n. 1798_19 – Omessa esibizione di documenti. Assoluzione per non aver commesso il fatto

TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE PENALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Giudice Monocratico dr.ssa Raffaela Caccavale alla pubblica udienza del 16.5.19 con l’intervento del P.M., dr. Roberto Penna e con l’assistenza del Cancelliere, Annarita Farella ha pronunciato e pubblicato la seguente

SENTENZA
(con motivazione contestuale)

nella causa penale di primo grado a carico di:

OMISSIS

Libero Assente

IMPUTATO

ari. 4 – comma 7 – legge 628/61, in relazione all’art. 28 del D.Lgs. 758/1994, perché nella qualità di titolare della ditta OMISSIS con sede legale in Battipaglia (SA), OMISSIS, ometteva di esibire la documentazione legalmente richiesta dall’Ispettorato del Lavoro.

 

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
Contestualmente redatti

Con decreto emesso in data 12.8.16 l’imputato veniva citato a giudizio del Tribunale per rispondere del reato di cui in imputazione.

In dibattimento, accertata la regolare costituzione del rapporto processuale e dichiarata l’assenza dell’imputato, sono stati ammessi i mezzi di prova orale e documentale richiesti dalle parti.

Raccolte le conclusioni delle parti, si è infine deciso con separato dispositivo, pubblicato in udienza mediante lettura.

All’esito del compiuto svolgimento dell’istruttoria dibattimentale, è emerso che l’Ispettorato del lavoro – Direzione territoriale di Salerno inoltrava a OMISSIS, amministratore Unico della società OMISSIS, richiesta di esibizione di documentazione relativa alla posizione di un lavoratore dell’azienda indicata. La richiesta era effettuata a mezzo posta con nota raccomandata A/R del 17.4.15 , restituita al mittente per compiuta giacenza e con successiva nota, a sollecito della prima, con raccomandata A/R del 16.6.15 pure restituita al mittente.

A ben vedere proprio tale circostanza non consente di ritenere in capo all’imputato una sicura conoscenza dell’obbligo scaturente dalla richiesta (cfr anche Cass Pen Sez 5 sentenza n. 45332/2001 ).

Ma assorbente sulla valutazione espressa è la circostanza che emerge dalla documentazione prodotta dalla difesa dell’imputato costituita dalla visura storica della società da cui risulta che OMISSIS cessava dalla carica di amministratore della società in data 30.3.15 e dunque in epoca antecedente a quella in cui veniva inoltrata la richiesta di documentazione in oggetto.

 

Consegue pertanto l’assoluzione dell’imputato per non aver commesso il fatto.

P.Q.M.

visto l’art. 530

ASSOLVE

l’imputato dal reato ascritto per non aver commesso il fatto.

Salerno, 16.5.19

 

IL GIUDICE
dott.ssa Raffaella da Caccavale