Mobilità a domanda del personale direttivo del Corpo di Polizia Penitenziaria. La procedura indetta per trasferire detto personale deve essere effettuata in maniera trasparente, indicando sin dall’avvio le sedi per le quali vi sono posti disponibili.
Il DAP, nel caso in esame, aveva omesso di rendere nota la ricognizione delle sedi scoperte per il conferimento di incarichi a domanda per le posizioni di Vice Comandante e di Comandante degli istituti penitenziari. Tale omissione aveva reso impossibile all’interessato di valutare se rinunciare a qualcuna delle tre sedi indicate, rischiando di non ottenere l’assegnazione ambita pur essendosi collocato in posizione utile.
Solo a seguito di presentazione di ricorso al TAR, con il patrocinio dello Studio Legale Parente, l’Amministrazione ha adottato il provvedimento con cui il funzionario è stato trasferito presso una delle Case Circondariali indicate nella domanda per ivi svolgere le funzioni di Vice Comandante di reparto.
Nel ricorso, tra l’altro, era stato evidenziato che l’Amministrazione nel disciplinare la mobilità in oggetto aveva stabilito che relativamente agli istituti per adulti “l’utile collocamento nella graduatoria di merito formata con riferimento alla sede e alla funzione prescelta dal partecipante darà luogo al relativo trasferimento e/o conferimento solo ove la medesima sede e funzione risultino vacanti o si rendano tali a seguito dell’espletamento della presente procedura”.
Per quanto sopra, una volta completata la procedura di mobilità a domanda sarebbe stato opportuno che il Ministero rendesse note le sedi vacanti, ovvero le sedi in cui le posizioni di Vice Comandante e di Comandante – incarichi attribuibili con la procedura stessa– avrebbero dovuto essere effettivamente ricoperte.