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Falso ideologico in atto pubblico. Poliziotto assolto perché il fatto non sussiste.

Falso ideologico in atto pubblico, reato previsto e punito dall’art. 479 c.p., non sussiste se l’attività svolta dall’imputato non sia da ritenersi attribuibile alle funzioni proprie del pubblico ufficiale.

Un appartenente al Corpo di Polizia penitenziaria era stato rinviato a giudizio in quanto accusato di  aver attestato falsamente l’assenza di pendenze contabili relativamente alla gestione di uno spaccio interno.

L’attività di indagine, svolta dallo Studio Legale Parente in difesa dell’imputato, ha messo in luce le regolarità dl comportamento tenuto dal medesimo e la insussistenza del reato contestato.

In particolare, il giudice ha verificato che la dichiarazione  -presunta non veritiera – che aveva dato origine alla denuncia in sede penale, non poteva dirsi resa nell’ambito di attività rientranti nelle attribuzioni proprie del pubblico ufficiale. Per tale ragione il fatto non sussiste, non potendosi qualificare quale falso ideologico in atto pubblico.

Sul punto il Tribunale competente, come richiesto dal difensore,  si è attenuto alla prevalente giurisprudenza in materia. In particolare, è stato ribadito in sentenza che “nella nozione di atto pubblico oggetto del delitto di falso ideologico ex art. 479 cod. proc. pen. è ricompreso ogni atto redatto dal pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, giacché ciò che rileva è la provenienza dell’atto dal medesimo ed il contributo dallo stesso fornito, in termini di conoscenza o di determinazione, ad un procedimento della pubblica amministrazione (cfr. Cass. 44383/2015). Il reato di falso ideologico in atto pubblico è configurabile in relazione a qualsiasi documento che … sia compilato da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni … ai fini dell’integrazione del reato de quo, è necessario che l’atto sia redatto da un pubblico ufficiale nell’atto delle sue funzioni … è altresì necessario che l’attestazione falsa resa dal pubblico ufficiale rientri tra le attribuzioni proprie del profilo professionale di sua pertinenza (cfr. Cass. 30314/2008). Nel caso di specie, la dichiarazione … non può ritenersi attività svolta dall’imputato nell’ambito di attribuzioni proprie del pubblico ufficiale”.