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MOBBING – STRUTTURA DELL'ILLECITO- CONSEGUENZE

Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, sentenza 18 gennaio 2008, n. 4121.”Il mobbing è una condotta illecita caratterizzata da dolo specifico, il che implica, per il soggetto che richieda il risarcimento ad esso conseguente, l'assolvimento dell'onere di fornire la prova, anche per sole presunzioni, della sussistenza dell'animus nocendi del soggetto agente, ossia di dimostrare che l'unica ragione della sua conodtta sia stata quella di nuocere al lavoratore”