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Mancato avanzamento per merito a Direttore Coordinatore di Istituto Penitenziario per mancanza requisito minimo anzianità

SENTENZA

sul ricorso n. 14371/1997 proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv.to Giovanni Carlo Parente ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Roma, via degli Scipioni, n. 52;

contro

il Ministero della Giustizia, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;

per l’annullamento

– del provvedimento di cui alla nota n. 061349 del 16.05.1997;

– di atti presupposti, connessi e conseguenziali ed, in particolare, della delibera del Consiglio di Amministrazione in data 24.03.1995;

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti gli atti tutti della causa;

Viste le memorie prodotte dalle parti sostegno delle rispettive difese;

Nominato relatore per la pubblica udienza del 12.03.2003 il Consigliere Polito Bruno Rosario;

Uditi per il ricorrente l’avv.to Parente e per l’Amministrazione l’Avvocato dello Stato Ferrante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con il provvedimento di estremi indicati in epigrafe il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, disponeva la non ammissione del Direttore di Istituto Penitenziario, VIII^ qualifica funzionale, -OMISSIS-, allo scrutinio di avanzamento per merito comparativo a ruolo aperto al profilo di Direttore Coordinatore di Istituto Penitenziario, IX^ qualifica, perché non in possesso del requisito minimo di anzianità quale richiesto dal combinato disposto di cui agli artt.: 40 della legge 15.12.1990, n. 395; 37 del D.P.R. 24.04.1982, n. 335; 1 del D.P.R. 19.02.1992 (quattro anni di servizio nella qualifica di Direttore di Istituto Penitenziario e maturazione di un’anzianità complessiva di nove anni e sei mesi nella carriera direttiva).

Avverso detto provvedimento -OMISSIS- si è gravato con ricorso notificato il 01.11.1997 e ne ha dedotto con articolati motivi l’illegittimità per violazione egli artt. 40, comma primo, della legge n. 395/1990; 37 del D.P.R. n. 335/1992; del D.P.R. 19.02.1992 e perché viziato da eccesso di potere in diverse figure sintomatiche.

Sostiene, in particolare, di aver maturato l’anzianità minima di quattro anni nella qualifica “Direttore di Istituto Penitenziario” richiesta per l’ammissione allo scrutinio di avanzamento a ruolo aperto; che in ogni caso il periodo di servizio prestato in qualifica di settimo livello nel profilo di collaboratore di cancelleria deve essere riconosciuto a tutti gli effetti quale servizio reso in carriera direttiva e che non sussistono preclusioni per il computo del periodo di incarico quale Pretore Reggente ai fini della maturazione del requisito di anzianità di cui trattasi.

Con successiva memoria il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso

Il Ministero della Giustizia, costituitosi in giudizio, ha contrastato i motivi dedotti e chiesto il rigetto de ricorso.

All’udienza del 12 marzo 2003 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato in relazione al primo ed assorbente motivo.

Questa Sezione con decisione n. 1382/2002 del 28.02.2002, emessa in ordine ad analoga fattispecie, si è pronunziata in senso conforme alla tesi sostenuta dal ricorrente circa la sussistenza – in base al combinato disposto di cui agli artt. 40 della legge 15.12.1990, n. 395, e 37 del D.P.R. 24.04.1982, N. 395 – del requisito di anzianità per la promozione a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al profilo di “Direttore Coordinatore di Istituto Penitenziario” (IX^ qualifica) con la maturazione di quattro anni di servizio effettivo nel profilo di “Direttore di Istituto Penitenziario” (VIII^ qualifica).

Il menzionato art. 40 della legge n. 395/1990 ha, invero, esteso al personale dirigente e direttivo dell’Amministrazione penitenziaria lo stesso trattamento giuridico spettante al personale dirigente e direttivo delle corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato in base alla legge 1° aprile 1981, n. 121, ai relativi decreti legislativi ed alle altre norme in materia.

Il D.P.R. 19.02.1992, emanato in attuazione della delega di cui al del citato art. 40 secondo comma, in sede di comparazione tra le qualifiche del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato e le qualifiche del personale dirigente e direttivo dell’Amministrazione penitenziaria ha equiparato la qualifica di “Direttore di Istituto Penitenziario” (VIII^ q.f.) a quella di “Commissario Capo” (VIII^ q.f.) e la qualifica di “Direttore Coordinatore di Istituto Penitenziario” (IX^q.f.) a quella di “Vice Questore Aggiunto” (IX^ q.f.). Ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 335/1982 la promozione alla qualifica di “Vice Questore Aggiunto” si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di “Commissario Capo” che abbia compiuto quattro anni di servizio effettivo in tale ultima posizione di impiego. Alla stregua dei su riferiti criteri di equiparazione delle qualifiche del personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione penitenziaria e di unità di regolamentazione dello stato giuridico dei funzionari direttivi e dirigenti dei due comparti di impiego deve riconoscersi che il diritto all’ammissione allo scrutinio di avanzamento a ruolo aperto al profilo di “Direttore Coordinatore di Istituto Penitenziario” (IX^q.f.) si matura al compimento di quattro anni di servizio nella qualifica di “Direttore di Istituto Penitenziario”, in analogia a quanto previsto per l’avanzamento dei funzionari della Polizia di Stato con qualifica di “Commissario Capo” alla qualifica di “Vice Questore Aggiunto”.

L’indirizzo del Consiglio di Amministrazione del Ministero della Giustizia, fatto proprio dal provvedimento oggetto dell’odierna impugnativa, di richiedere ai fini dell’ammissione allo scrutinio di promozione a ruolo aperto di cui trattasi un’anzianità complessiva di nove anni e sei mesi di servizio nella carriera direttiva, pari a quella necessaria nell’ordinamento della Polizia di Stato per la nomina a “Vice Questore Aggiunto”, non va pertanto condiviso.

L’ordinamento del personale dell’ Amministrazione Penitenziaria prevede l’accesso diretto mediante concorso al profilo di “Direttore di Istituto Penitenziario”. L’esito positivo della prova selettiva integra di per sé il livello di idoneità professionale e culturale per la successiva evoluzione di carriera alla qualifica superiore dopo quattro anni di servizio. I funzionari della Polizia di Stato pervengono invece alla qualifica di Commissario Capo (cui è equiparata quella di “Direttore di Istituto Penitenziario”) attraverso un percorso di carriera del tutto diverso che richiede la maturazione di cinque anni e sei mesi di servizio complessivi prima nella qualifica di reclutamento di “Vice Commissario” e poi in quella di “Commissario”.

La tesi recepita dall’Amministrazione si pone, quindi, in evidente contrasto con le norme di equiparazione dei due comparti di impiego ed introduce un requisito aggiuntivo di ulteriori cinque anni e sei mesi di servizio nel profilo di “Direttore di Istituto Penitenziario” ai fini della partecipazione allo scrutinio per la promozione a “Direttore Coordinatore di Istituto Penitenziario” in evidente contrasto con le norme che regolano l’accesso e la progressione in carriera dei funzionari dell’Amministrazione Penitenziaria.

Il ricorso va, quindi, accolto e per l’effetto vanno annullati il provvedimento di cui alla nota n. 061349 del 16.05.1997 ed i criteri deliberati dal Consiglio di Amministrazione in data 24.03.1995 per l’avanzamento mediante scrutinio per merito comparativo al profilo di “Direttore Coordinatore di Istituto Penitenziario”, IX^ qualifica.

Le spese del giudizio possono essere compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. Sezione I^, accoglie il ricorso in epigrafe n. 14371/1997 proposto da -OMISSIS- e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Compensa fra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.