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Mancato accesso documentazione necessaria esclusione concorso Vigili del Fuoco per non idoneità fisica

SENTENZA

sul ricorso n. 11476/2008 R.G.R., proposto dal -OMISSIS-, elettivamente domiciliato in Roma, via Emilia n.81, presso gli avv.ti Erennio e Giovanni Carlo Parente, che lo rappresentano e difendono per mandato;

 

– ricorrente –

contro

il Ministero dell’Interno (Comando Provinciale dei VV.F. di Foggia), domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende “ex lege”;

– resistente –

per l’accertamento

del diritto ad accedere alla documentazione di cui all’istanza presentata, in via amministrativa, il 27.11.2008.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, alla Camera di Consiglio del 18.3.2009 (relatore il dott. Franco De Bernardi), i difensori delle parti (come da apposito verbale);

Ritenuto e considerato quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con ricorso proposto ai sensi dell’art.25 della legge n.241/90, -OMISSIS- ha chiesto la condanna del Ministero dell’Interno (ed, in particolare, del Comando Provinciale dei VV.F. di Foggia)  ad esibire la documentazione (dalla quale si dovrebbero evincere i giudizi sanitari e valutativi da lui riportati durante il servizio prestato, nel Corpo Nazionale dei VV.F., in qualità di volontario) di cui all’istanza infruttuosamente presentata – in via amministrativa – il 27.11.2008.

Nella Camera di Consiglio del 18.3.2009 (data in cui il predetto ricorso è stato introitato per la decisione), si constata

-che l’interesse del Capotosti ad accedere integralmente agli atti di cui è causa (necessari per svolgere al meglio le sue ragioni nel giudizio da lui instaurato avverso l’esclusione – disposta proprio per inidoneità fisica – da un concorso recentemente indetto per l’assunzione in pianta stabile di un considerevole numero di Vigili del Fuoco) non può, obiettivamente, esser posto in dubbio;

-che, nella fattispecie, non sussistono di certo le condizioni previste – dall’ordinamento – per la secretazione degli atti amministrativi;

-che i documenti in questione non fanno assolutamente parte di un procedimento preordinato all’adozione di un atto normativo, amministrativo/generale, di pianificazione o di programmazione;

-che (palesemente) non ricorrono, neppure, reali esigenze di tutela della riservatezza di terzi.

Ciò posto; rilevato che il comportamento (sostanzialmente) omissivo della resistente contrasta apertamente con lo “spirito” – prima ancora che con la “lettera” – della legge n.241/90 (che prevede, per tutte le pubbliche Amministrazioni, l’obbligo di aprire i propri archivi a chiunque abbia – come nella circostanza – un interesse giuridicamente rilevante a visionare determinati atti), il Collegio – richiamati i principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa – non può che ritenere fondato (ed, in quanto tale, meritevole di accoglimento) il ricorso stesso.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

  1. Q. M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
sezione 1 bis

ACCOGLIE

il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto,

DICHIARA

sussistente il diritto del -OMISSIS- di prendere integrale visione degli atti da lui richiesti, in via amministrativa, il 27.11.2008;

 ORDINA

al Ministero dell’Interno (Comando Provinciale dei VV.F. di Foggia) – e, per esso, al Ministro “pro tempore” – di consentire con immediatezza al ricorrente di estrarre, a sue spese, copia di tali atti.

CONDANNA

Il predetto Dicastero al pagamento delle spese di lite: che liquida in complessivi 1500 euro.