Il T.A.R. Lazio – Sez.^ 2^ – sospende il giudizio di inidoneità attitudinale avanzato da un concorrente a cui era stato impedito il transito in Guardia di Finanza “considerato che il ricorrente aveva già svolto servizio alle dipendenze delle Forze Armate e che pertanto era già stato ritenuto idoneo, sotto il profilo attitudinale, alla vita militare; considerato che il ricorrente aveva sempre ottenuto giudizi e valutazioni positive, che non lasciano presumere alcun difetto di attitudine;considerato che dalla motivazione del provvedimento e dagli atti procedimentali non emerge la specifica ragione per la quale il ricorrente sia stato, in ultimo, ritenuto attitudinalmente inidoneo..”.