LEGGE 104/1992: Il TAR ha annullato il provvedimento con cui l’Amministrazione, dopo aver fatto decorrere inutilmente il termine previsto per la conclusione del procedimento, solo a distanza di anni – e successivamente alla notifica del ricorso – ha trasferito il proprio dipendente, posticipandone immotivatamente la decorrenza di ulteriori sei mesi.
Il Giudice, in accoglimento del ricorso proposto da un assistito dallo Studio Legale Parente, avente ad aggetto un trasferimento ex legge 104/1992, ha chiarito che “il potere discrezionale che l’Amministrazione esercita in
materia non si sottrae alla disciplina generale dettata dalla legge n. 241 del 1990 che all’art. 3 impone la motivazione delle scelte operate. Ciò premesso, va osservato che il ricorrente ha formulato le proprie istanze di trasferimento … in data …. e ……
L’Amministrazione, con il provvedimento impugnato, emanato come detto ….. a più di tre anni dal giorno in cui l’interessato ha
manifestato la proprie esigenze, pur riconoscendo la sussistenza di tali esigenze, ha stabilito di posticipare il trasferimento di un semestre senza addurre alcuna giustificazione in proposito. E’ evidente come questa decisione sia pregiudizievole
per il ricorrente, il quale ha interesse a trasferirsi quanto prima presso la sede ambita in modo da poter assistere il proprio congiunto affetto da grave handicap (come riconosciuto nel provvedimento impugnato, lo stesso ricorrente ha dato
prova, attraverso dati ed elementi oggettivi, della necessità di dover prestare assistenza al familiare disabile e della inesistenza di altri familiari in grado di poter svolgere tale ruolo).
In tale contesto l’Amministrazione avrebbe dovuto quantomeno giustificare, nel corpo motivazionale dell’atto impugnato, la scelta di posticipare il trasferimento.
La mancanza di motivazione sul punto costituisce pertanto violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990.
Per queste ragioni va ribadita la fondatezza della censura in esame.
In conclusione, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va disposto l’annullamento dell’atto impugnato nella parte in cui dispone che il trasferimento …. abbia decorrenza dal ….”
Un’altra importante vittoria è stata conseguita dallo Studio legale Parente.