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Infortunio sul lavoro dovuto a macchinario con disfunsioni. Il datore di lavoro deve provare il caso fortuito

Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza del 2 luglio 2008, n. 18107.Qualora il danno derivi da macchinario mal funzionante cui il lavorataore è stato assegnato ed il danno è statao causato dalla disfunsione, poichè l’obbligo contrattuale lo pone nella necessità di entrare in contatto e di manovrare il macchinario, l’eventualità di un danno del lavorataore (inconsapevole della disfunsione) è oggettivamente immanente all’uso o manovra del macchinaio. E limite della resposnsabilità datoriale non è nè l’imprevedibilità (poichè questa immanenza esclude di per sè l’imprevedibilità), nè l’osservanza delle generali norme di legge, bensì, in applicazione dell’art. 2051 c.c. il caso fortuito.E’ quanto ha statuito la Suprema Corte, con la sentenza indicata, ribadendo il principio secondo cui la responsabilità del datore di lavoro è esclusa ove si provi che la condotta del lavoratore è abnorme, ossia indipendente dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro, provando, in tal modo, l’estraneità del rischio affrontato dal lavoratore a quello connesso alle esigenze ed alle modalità dell’attività prevista contrattualmente