T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, 26 marzo 2009 n. 221In tema di procedimento disciplinare nei confronti del personale miltare,il parere della Commissione di disciplina si configura come parere obbligatorio ma non vincolante, con la conseguenza che l'Autortà deliberante può discrezionalmente discostarsi da tale parere, anche in termini sfavorevoli all'incolpato, purchè dia conto in motivazione delle ragioni logiche e giuridiche che la inducono a disattendere il giudizio formulato dall'organo collegiale al termine del segmento procedimentale istruttorio