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In materia di appalti, l'aggiudicazione definitiva va considerata atto non meramente confermativo, talchè necessita di apposita impugnativa, anche nel caso di annullamento dell'aggiudicazione provvisoria.

Il Consiglio di Stato – Sez. 5^ – con sent. n. 4053/08 – torna a pronunciarsi sull'invalidità ad effetto caducante ed ad effetto viziante. Come noto, solo nel primo caso, venuto meno l'atto presupposto, l'atto conseguente è da considerarsi tamquam non esset, in via automatica e senza necessità di ulteriore apposita impugnativa. Nella fattispecie in esame, tuttavia, poiché l'aggiudicazione definitiva sottintende una riedizione dei poteri amministrativi, quantomeno sotto la forma di nuova valuazione del pubblico interesse, essa andrà impugnata anche nel caso in cui si sia ottenuto l'annullamento dell'aggiudicazione provvisoria (atto presupposto).