Il T.A.R. Lazio con sentenza n. 4660/08 ha riconosciuto l'illegittimità del silenzio formatosi sull'istanza con la quale un VFB E.I. richiedeva il riconoscimento della infermità come dipendente da causa di servizio. A parere del giudice, anche in mancanza del parere obbligatorio del Comitato di Verifica, l'amministrazione deve concludere il procediemtno amministrativo in quanto il ritardo provveimentale, che va oltre il termine previsto dai DD.MM. n. 603/93 e n. 690/96 è imputabile alla carente sequela procedimentale.