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Illegittima l’esclusione dal concorso per finanzieri della candidata in stato di gravidanza.

Con sentenza n. 8578/2021 il Consiglio di Stato ha dichiarato illegittima l’esclusione dal concorso per finanzieri della candidata in stato di gravidanza.

Con ricorso al TAR la candidata impugnava la determinazione con la quale la Commissione di verifica l’ha esclusa dalla procedura di reclutamento perché incinta.

La candidata impugnava, altresì, la determinazione con la quale il Comandante generale della G.d.F. ha indetto la procedura per il reclutamento dei candidati “idonei non vincitori” dei concorsi per allievi finanzieri indetti negli anni 2010, 2011 e 2012, per la parte in cui stabilisce che “le concorrenti che…risultano positive al test di gravidanza….sono escluse dalla procedura…laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 31 agosto 2016” (art.4, commi 3 e 4).

Il TAR adito accoglieva il ricorso.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanza ed il Comando Generale della Guardia di Finanza proponevano appello al Consiglio di Stato.

I Giudici di Palazzo Spada rigettavano l’appello affermando che “E’ illegittima l’esclusione di una candidata dal concorso per allievi finanzieri perché in stato di gravidanza, contrastando tale esclusione sia con il quadro normativo di riferimento che con i principi elaborati sul punto dalla giurisprudenza, entrambi volti ad evitare ogni forma di discriminazione fondata sul sesso e a garantire la parità di trattamento tra uomo e donna anche con riferimento all’accesso al lavoro

Secondo i Giudici, infatti, “l’impianto normativo, sia nazionale che sovranazionale, è univoco nell’escludere che lo stato di gravidanza possa rappresentare un ostacolo nell’accesso al lavoro o fonte di discriminazione nell’ambito del rapporto lavorativo.  L’uguaglianza sostanziale tra i candidati, senza distinzione di genere, sarebbe frustrata in via definitiva se lo stato di gravidanza si trasformasse da impedimento temporaneo all’accertamento a causa definitiva di esclusione”.

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