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Il Tar Liguria annulla la scheda valutativa relativa ad un brigadiere dell'Arma dei Carabinieri.

“il dovere di motivare non deriva tanto dal fatto che il giudizio si discosti da quello precedente, quanto piuttosto dalla necessità di rendere edotto il militare delle ragioni che sottendono il giudizio peggiorativo; mentre, per l’altro, l’indicazione di fatti ed elementi oggettivi di riscontro, la cui valutazione – va sottolineato – essa sì riservata ai superiori gerarchici, è necessità ineludibile di qualsiasi giudizio espressivo delle attitudini palesate nel corso del servizio dal militare” (sent. n. 424/2008).