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il Consiglio di Stato – Sez. VI – sent n. 522, dell’8.2.2007 – specifica che solo la piena conoscenza di un atto fa decorrere il termine di impugnazione.

Queste le motivazioni della sentenza: “al fine della decorrenza del termine di impugnazione di un provvedimento, non basta la mera notizia della sua esistenza e del suo carattere sfavorevole per il destinatario. Occorre invece conoscerne il contenuto, per poter valutare se l’atto, oltre che sfavorevole, è illegittimo. “Invero, un provvedimento sfavorevole non è necessariamente illegittimo, sicché il destinatario, prima di accollarsi i costi di una impugnazione giurisdizionale, deve poter conoscere se l’atto è o meno illegittimo. Inoltre, secondo l’art. 3 l. n. 241/1990, la motivazione del provvedimento non ha carattere opzionale, ma è obbligatoria, sicché la mera notizia che esiste un provvedimento non può essere equiparata alla piena conoscenza del provvedimento medesimo. Non si può gravare il destinatario di un provvedimento di impugnarlo sin dal momento in cui ha notizia della sua esistenza, senza conoscerne il contenuto, e dunque senza poter valutare se è illegittimo o meno. Né si può pretendere una doppia impugnazione, prima dell’atto in quanto tale, poi della sua motivazione, in quanto:- impugnare un atto al buio, senza sapere se è illegittimo, grava di costi inutili il ricorrente, che rischia anche la condanna alle spese se il ricorso è infondato;- la notificazione dei motivi aggiunti implica un ulteriore costo per la parte.Sicché, si deve ritenere che laddove l’amministrazione comunichi l’esistenza del provvedimento sfavorevole, senza comunicarne la motivazione, il destinatario ha una mera facoltà, ma non un onere, di impugnare subito l’atto e poi articolare i motivi aggiunti, ma ben può attendere di conoscere la motivazione dell’atto per valutare se impugnarlo o meno”.