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Il compenso sostitutivo delle ferie non godute spetta solo nel caso di effettivo espletamento di prestazione lavorativa e non quando dette ferie non siano state fruite per malattia.

Tanto stabilisce la sentenza del T.A.R. Lazio – Sez. 1^ ter – n. 4027/2009, accogliendo un'opposizione del Ministero dell'interno ad un decreto ingiuntivo notificatogli da un appartenente alla Polizia di Stato. “Appare condivisibile il prevalente orientamento secondo il quale, essendo il diritto alle ferie finalizzato non soltanto a permettere al lavoratore il reintegro delle proprie energie psico-fisiche ma anche a consentirgli lo svolgimento di attività di carattere personale, familiare e sociale, il collocamento in aspettativa per infermità, – e quindi per fatto a lui non imputabile, oltre ad impedire il godimento delle ferie già maturate (cfr. Corte Cost., 30.11.1987, n. 616, relativa all’ipotesi di malattia insorta durante il periodo di fruizione delle ferie, che ne sospende il decorso), non preclude la maturazione del diritto al congedo ordinario (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 26.5.1999, n. 670).Non altrettanto convincente è l’ulteriore assunto secondo il quale “se la non imputabilità all’interessato del mancato svolgimento dell’attività di servizio è alla base del computo dei giorni di congedo ordinario, la non riconducibilità a causa imputabile al datore di lavoro del mancato godimento delle ferie maturate non impedirà di percepire il compenso sostitutivo… “(così Cons. Stato, Sez. VI, sentt. citt. n.1765 del 2008, n. 3636 e n. 3673 del 2008; n. 339 del 2009).Venendo, quindi, all’esame della normativa in concreto applicabile al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, l’art.14 del D.P.R. 31.7.1995, n. 395, dopo aver affermato, all’art.14, comma 7, il principio che “il congedo ordinario è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile” e, al comma 11, che esso “non è riducibile in ragione di assenza per infermità, anche se tale assenza si sia protratta per l’intero anno solare”, ha previsto, al comma 14, la monetizzazione delle ferie non godute, in deroga al predetto principio generale, nell’ipotesi in cui all’atto della cessazione del rapporto di lavoro “il congedo ordinario spettante a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio”.L’erogazione del compenso sostitutivo richiede, oltre al riconoscimento del diritto alla maturazione delle ferie, un ulteriore presupposto logico-giuridico, e cioè l’effettivo espletamento di un’attività lavorativa in cambio delle quale, ai sensi dell’art.36 Cost. e, nel caso in esame, dell’art.18 D.P.R. n.254 del 1998, la P.A. eroga una prestazione di natura retributiva caratterizzata dalla corrispettività “(Sez. I, parere 21.11.2007, n.3655/2007).Per le suesposte considerazioni, poiché la pretesa del ricorrente attiene al compenso sostitutivo delle ferie maturate e non godute nel periodo di aspettativa per infermità, che ha preceduto la dispensa dal servizio, il ricorso in opposizione del Ministero dell’Interno va accolto, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo n.10/08 del 15 luglio 2008”.