menu

Il candidato escluso da un concorso pubblico sulla base di un accertamento medico di un organo di prima istanza, non è obbligato a proporre ricorso all'organo di seconda istanza.

“va, dunque, riconosciuta la possibilità per il candidato di reagire immediatamente nei confronti del giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione di prima istanza, non sussistendo alcun obbligo di proporre ricorso alla Commissione di seconda istanza e dovendo, d’altro canto, essere anche ammessa la possibilità per l’Amministrazione di determinarsi sulla base del solo giudizio della Commissione di prima istanza nell’eventualità il candidato non proponga, appunto, il ricorso di cui trattasi, soggetto, tra l’altro, al termine di trenta giorni”. Queste le motivazioni del T.A.R. Lazio – Sez. 1^ quater, nel rigettare l'eccezione sollevata dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che ha sostenuto tramite l'Avvocatura dello Stato che il giudizio di esclusione non potesse essere gravato direttamente da un ricorso al T.A.R., qualora fosse ancora esperibile un ricorso in seconda istanza.