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Graduatorie definitive concorso docenti scuola per mancato riconoscimento titolo

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3290 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Monti, Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Carlo Parente Zamparelli in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Manuela Mirizzi, Giustina Semeone non costituiti in giudizio;

graduatorie definitive di merito del concorso per il reclutamento di docenti scolastici (d.d.g. n. 82/2012) – classe concorsuale aa00 – scuola dell’infanzia della regione lazio

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 24 settembre 2021 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiedeva l’annullamento della graduatoria in oggetto nella parte in cui le attribuiva 67 punti e 2 per titoli, anziché 4 senza valutare il diploma di istituto magistrale ovvero la laurea in scienze della comunicazione, pur presi in carico del sistema informatico, ma in quanto non indicati nella dichiarazione titoli valutabili.

La questione di merito oggetto del presente giudizio, invero, è stata già positivamente vagliata dal Collegio in svariati precedenti (ex multis, Tar Lazio, III bis., n.11802/2015).

Invero, l’art.3 del Bando indetto con DDG n. 82 del 24/09/2012 prevedeva chiaramente che, una volta presentata la domanda di partecipazione (esclusivamente) con modalità on line, i candidati dichiarassero, sotto la propria responsabilità – oltre al possesso dei requisiti di partecipazione- anche i titoli specifici di ammissione e i titoli valutabili ai sensi dell’art.12.

D’altro canto, la Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art.12 comma 2 del medesimo Bando prevedeva espressamente l’obbligo della Commissione di valutare (esclusivamente) i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione.

L’onere ulteriore posto a carico dei candidati ammessi alla prova orale con la lettera a questi inviata (ovvero, procedere ad un nuovo all’accesso della domanda on line già presentata, con nuova indicazione dei titoli già dichiarati nella domanda di partecipazione) – evidentemente prescritto al fine di apporre rimedio ad una falla del sistema informatico del Miur, che viceversa non consentiva ai Commissari di avere accesso alle informazioni già comunque acquisite dal medesimo sistema in quanto indicate nella domanda di partecipazione – non può, ad avviso del Collegio, pregiudicare il legittimo interesse dei candidati vincitori a vedersi valutare i titoli già dichiarati nella domanda di partecipazione on line, come chiaramente previsto dal Bando.

Peraltro, giova rappresentare con riferimento alla mancata valutazione dei titoli, era onere dell’amministrazione attivare il “dovere di soccorso” e successivamente il sistema informativo del MIUR avesse inviato delle email con cui invitava a completare una Scheda Professionalità Docenti per inserire i titoli, ingenerando nei ricorrenti quantomeno il dubbio che tale Scheda fosse un’estensione della domanda di partecipazione utile per l’inserimento dei titoli – hanno respinto i reclami argomentando dalla FAQ (Frequently Asked Questions) n. 19 elaborata dal MIUR, non conosciuta dai ricorrenti prima della pubblicazione delle suddette graduatorie di merito, secondo cui “[…] I titoli inseriti nella scheda della professionalità (…) non sono automaticamente trasferiti nella sezione titoli valutabili della domanda”.

Ne discende l’accoglimento del ricorso con annullamento dell’atto impugnato nella parte in cui non sono valutati i titoli del ricorrente.

In considerazione delle peculiarità e della natura delle questioni oggetto del giudizio e della sussistenza di orientamenti non uniformi nella giurisprudenza esistente al momento dell’introduzione del giudizio devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.