Graduatoria erronea dovuta ad una non corretta applicazione dei criteri valutativi predisposti dalla stessa Commissione esaminatrice: il TAR Lazio ha accolto il ricorso di un sottufficiale della Marina Militare Italiana, in merito ad un concorso interno, con cui si chiedeva una nuova attribuzione dei punteggi inerenti alla prova di cultura tecnico militare.
Graduatoria erronea. Nel caso in esame il ricorrente, la cui difesa è stata prestata dallo Studio Legale Parente, adiva il TAR Lazio per domandare l’annullamento del decreto dirigenziale con cui la Commissione collocava il suddetto militare tra gli idonei non vincitori.
La difesa riteneva pacifico, così come poi affermato dallo stesso giudice adito, che” il sistema di valutazione utilizzato dalla p.a. per la valutazione della prova di cultura tecnico militare è quello delle c.d risposte a forma libera”, ove è concessa ampia discrezionalità alla Commissione giudicatrice. Tuttavia, al fine di evitare che tale discrezionalità travalichi in mera arbitrarietà, è necessario che il medesimo organo giudicante predisponga rigidi parametri valutativi, operando dunque “una autolimitazione” del potere affidatogli.
La difesa lamentava dunque la non osservanza dei parametri predisposti dalla Commissione medesima, traducendosi ciò in una erronea attribuzione dei punteggi finali a discapito del ricorrente e a vantaggio del controinteressato, risultato quest’ultimo vincitore di concorso.
A seguito di un riscontro fattuale emergeva una non corretta attività valutativa, vista l’inosservanza dei criteri predisposti e il TAR Lazio disponeva l’annullamento del decreto dirigenziale.
Il giudice accoglieva il ricorso ai fini di una nuova determinazione del punteggio finale e della conseguente posizione spettante al ricorrente.