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Esecuzione decreto pagamento da Ministero Interno somma indennità servizio notturno e straordinario

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1178 del 2018, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 679/17 (R.G.n. 14497/2016) emesso dal T.A.R. Lazio – Sez. 1^ Quater – pubblicato il 22.2.17, notificato il 23.3.17, reso definitivamente esecutivo il 20.9,.17 e notificato il 18.8.17

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2018 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con atto (n. 1178/2018) OMISSIS ha adito questo Tribunale per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 679/2017 emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. I quater, pubblicato il 22.2.2017, notificato il 23.3.2017, reso definitivamente esecutivo il 20 settembre 2017 e notificato in forma esecutiva il 18 ottobre 2017, con cui è stato accolto il ricorso da lui proposto (r.g. n. 14497/2016) per veder riconosciuto il suo diritto ad ottenere dal Ministero dell’interno il pagamento della somma di €. 108.703,54 (centoottomilasettecentotre/54), al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, oltre rivalutazione per i crediti da lavoro ed interessi come dovuti per legge, dalla domanda al saldo, ed eventuali spese, nonché alle competenze professionali della procedura monitoria.

Premette di aver proposto in data 16.12.2016 ricorso (r.g. 14497/2016) per decreto ingiuntivo, ex art. 118 c.p.a., per la condanna dell’Amministrazione ministeriale odierna resistente al pagamento della somma di euro 108.703,54 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali il quale è stato accolto con decreto presidenziale n. 679/2017, notificato in data 23-31 marzo 2017 e non opposto, ed una volta fornito di formula esecutiva nuovamente notificato in data 18-20 ottobre 2017.

Chiede conclusivamente che sia ordinato al Ministero dell’interno di ottemperare correttamente al decreto ingiuntivo n. 679/2017, nell’epigrafe indicato, con conseguente nomina, in caso di ulteriore inadempimento da parte dell’Amministrazione, di un commissario ad acta che provveda a dare corretta ed integrale esecuzione al giudicato formatosi su detto decreto, e conseguente condanna del Ministero al pagamento delle penalità di mora ex art. 114, comma 4 da corrispondersi secondo equità per ogni giorno di ritardo nell’adempimento rispetto al termine stabilito dal Collegio.

Si è costituito in giudizio il Ministro dell’interno.

Il ricorso è fondato e, pertanto deve essere accolto, posto che l’Amministrazione ministeriale non ha dato esecuzione al decreto del giudice delegato della Sezione I quater di questo Tribunale nell’epigrafe indicato che ha ordinato al Ministero dell’interno il pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 108.703,54 a lordo delle ritenute fiscali a titolo di indennità di servizio notturno e straordinario.

In relazione alla domanda principale, va ordinato al Ministero dell’interno di dare piena e integrale esecuzione al succitato decreto provvedendo alla corresponsione in favore del ricorrente delle somme a lui spettanti per effetto del titolo azionato, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della presente decisione.

Il Collegio ritiene di dover nominare, fin da ora, un commissario ad acta, che provvederà – una volta decorso il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione della presente sentenza – al pagamento, entro ulteriori 30 giorni, delle somme indicate in narrativa.

Con riguardo alla richiesta di condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma di danaro ai sensi della disposizione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la considerazione delle peculiari condizioni del debitore pubblico, al pari dell’esigenza di evitare sanzioni troppo afflittive, costituiscono fattori che il Collegio ritiene di dover valutare non ai fini di un’astratta inammissibilità della domanda relativa a inadempimenti pecuniari, ma in sede di verifica della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura (Cons. st., A.P., n. 15/2014).

Difatti, la necessità di contemperare il diritto dei creditori con le previsioni e le esigenze di bilancio, da tempo invocata dalla giurisprudenza secondo la quale la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico, giustificano, in concreto, la mancata condanna della parte pubblica al pagamento dell’astreinte, (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. IV^, sentenza 12.2.2005, n. 1065; TAR Lazio, Roma, sez. III^ quater, sentenza 24.2.2015, n. 3164; TAR Lazio, sez. II^, sentenza n. 3107/2016), conducono anche nel caso in esame al rigetto del capo di domanda.

Ne consegue, pertanto, che il ricorso deve essere accolto nei sensi e nei limiti sopra indicati.

Le spese e gli onorari di giudizio possono essere compensati fra le parti in causa, in ragione della peculiarità della controversia in esame.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti indicati nella parte motiva e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’interno di provvedere all’integrale pagamento in favore del ricorrente delle somme indicate nel decreto ingiuntivo di cui all’epigrafe entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della presente sentenza.

Nomina, fin d’ora, in caso di ulteriore inadempimento da parte dell’Amministrazione, commissario ad acta il Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell’interno, affinchè dia corretta ed integrale esecuzione al decreto ingiuntivo n. 679/17 entro i trenta giorni successivi alla scadenza del primo termine.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.