menu

Esclusione valutazione per selezione ISSMI; annullamento provvedimento non ammissione processo selettivo per frequenza corso ISSMI

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6930 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Carlo Parente Zamparelli, Stefano Monti, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Carlo Parente Zamparelli in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Giovanni Cabizza, Marco Cucolo non costituiti in giudizio;

per l’annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1) del provvedimento notificato l’8.5.17 di esclusione dalla valutazione per la selezione per il 20° Corso I.S.S.M.I.;

2) della nota prot. MSTAT 0027677 con cui è stata modificata la nota M_D MSTAT 83799; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, conosciuto e non, ivi compresi la nuova aliquota di valutazione, il D.M. Difesa 16.7.14, nonchè la Direttiva applicativa permanente per la selezione degli ufficiali dei ruoli normali della Marina Militare candidati alla frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze o di corsi equipollenti al corso ISSMI – Edizione 2014;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti:

Annullamento del provvedimento M_D MPERS0032337 del 21.5.18 di non ammissione al processo selettivo per la frequenza del 20° corso ISSMI a seguito del riesame disposto con ord.za n. 710.18, nonchè di tutti gli atti presupposti e connessi ivi compresi quelli già richiamati nel ricorso introduttivo

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 aprile 2019 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente Ufficiale superiore della Marina Militare, dopo essere stato ammesso, d’ufficio, al 19° Corso superiore di Stato Maggiore interforze ( di seguito ISSMI), ne è stato successivamente escluso per mancanza di un requisito ( diploma di lingua inglese).

Lo stesso, in data 22.6.2016 veniva convocato, ai fini della successiva selezione, per la partecipazione al 20° Corso ISSMI, risultando ammesso.

In conseguenza di un reclamo di un altro candidato, motivato dalla precedente inidoneità del ricorrente, lo stesso veniva escluso dalla partecipazione al 20° Corso ISSMI .

Avverso tale determinazione è insorto il ricorrente con ricorso giurisdizionale, duplicato con motivi aggiunti.

In particolare il ricorrente ha contestato la previsione normativa che non consente la ripetizione del corso per gli ammessi non idonei, nella interpretazione al riguardo fornita dalla p.a., sostenendo, di contro, che, in realtà, tale norma, non risulta conferente alla situazione giuridica del ricorrente.

Al riguardo la parte rileva che l’ammissione alla selezione per cui è causa è stata disposta, erroneamente, dalla stessa amministrazione che non ha considerato che il ricorrente non aveva il prescritto requisito per poter partecipare alla selezione.

Inoltre, il ricorrente, ha contestato la violazione dell’art. 21 nonies, L. 241/90, perchè l’amministrazione, nell’adottare il provvedimento di esclusione, avrebbe dovuto valutare anche l’interesse pubblico sotteso.

E’ appena il caso di segnalare come la giurisprudenza citata dalla parte si riferisce alle ipotesi di revoca dei provvedimenti e non già al loro annullamento per motivi di legittimità, la cui valutazione circa la persistenza o meno del provvedimento da parte della p.a. è circoscritta e legittima entro il solo periodo temporale previsto dalla norma.

Generica ed approssimativa è, poi, la censura di disparità di trattamento, atteso che il ricorrente non ha dimostrato, né provato la eccepita censura, limitandosi a mere osservazioni di carattere generale.

Ora, invece, con riferimento alla essenziale questione per cui è causa, è necessario osservare quanto segue.

La previsione normativa secondaria di cui all’art. 6 riguarda e si riferisce, come testualmente riportato, ai militari idonei non ammessi perché non compresi nel numero dei posti assegnati alla rispettiva Forza armata.

La questione sottoposta al Collegio, invero esula dalla indicata previsione normativa perché l’amministrazione aveva annullato l’ammissione alla selezione del ricorrente al 19° corso indipendentemente dalla sua collocazione nella graduatoria di merito.

In altri termini l’annullamento del provvedimento assunto dalla p.a., non è conseguito ad un negativo giudizio valutativo espresso dalla commissione sui titoli del ricorrente, bensì sul fatto che lo stesso, ab origine, non doveva essere ammesso alla selezione.

In tale evenienza il provvedimento di esclusione, adottato dalla p.a. nei confronti del ricorrente ed afferente alla partecipazione del predetto al 19° corso ISMMI, ha efficacia ex tunc.

Ciò significa che la precedente determinazione di ammissione è stata, sin dall’inizio, espunta dal mondo del diritto.

E’ di tutta evidenza, infatti, che l’invio d’ufficio alla partecipazione del corso ISMMI riguarda, esclusivamente, gli ufficiali che sono in possesso dei prescritti requisiti, diversamente opinando il criterio di selezione verrebbe a costituire un motivo di evidente discriminazione per coloro che, selezionati senza avere i necessari requisiti, ne sono conseguentemente esclusi.

Allora la inidoneità, che comporta la esclusione dai successivi corsi, è solo quella che viene irrogata in conseguenza degli esiti del corso, ovvero dopo la seconda valutazione negativa.

Ne consegue che, nel caso di specie, non può parlarsi di non idoneità, proprio perché attraverso il provvedimento di secondo grado assunto dalla p.a., il ricorrente, di fatto, non è stato mai ammesso alla selezione.

Per tanto il ricorso deve essere accolto ed annullato il provvedimento in questa sede contestato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento in questa sede censurato.

Condanna la parte resistente al pagamento delle spse di lite che, a mente del D.M. n.55/2014, complessivamente quantifica in euro 1.500,00 ( millecinquecento), oltre IVA CPA e spese generali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.