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Esclusione concorso Esercito per esiti operazione chirurgica

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 18320/1999, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

del provvedimento di esclusione dal concorso per il reclutamento di complessivi 184 sottotenenti in servizio permanente dell’Esercito

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2012 il dott. Domenico Landi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con atto notificato il 6 dicembre 1999, depositato nei termini, OMISSIS ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, dell’esclusione dal concorso per titoli ed esami per il reclutamento di complessivi 184 sottotenenti in servizio permanente dell’Esercito, conseguente al giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione medica preposta all’accertamento dei requisiti fisici per “esiti di cheratotomia radicale (VS3)”.

Il ricorrente, premesso di vestire da oltre tre anni la divisa di Ufficiale di complemento, spec. Artiglieria, dell’Esercito italiano, riportando sempre, in sede di valutazione caratteristica, la massima qualifica di “eccellente”, deduce le seguenti censure:

1) Violazione e falsa applicazione del bando concorsuale. Violazione e falsa applicazione del D.M. 26/3/1999 e della conseguente direttiva 19/4/1999.

Si sostiene che la norma speciale del bando non contempla la “cherotomia radicale” quale causa di non idoneità al reclutamento.

2) Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, carenza di istruttoria.

L’Amministrazione intimata si è formalmente costituita in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato.

Alla Camera di Consiglio del 10 gennaio 2000 l’istanza cautelare di sospensione è stata accolta.

Con memoria presentata per la pubblica udienza del 21 febbraio 2012 la difesa del ricorrente ha insistito nelle proprie deduzioni, precisando come a seguito della intervenuta sospensione disposta da questa Sezione, il ricorrente è stato ammesso, con riserva, in servizio permanente, dimostrando sul campo di possedere la piena idoneità fisica per svolgere i compiti connessi con la posizione di Ufficiale delle Forze Armate.

Alla pubblica udienza del 21 febbraio 2012 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Oggetto della presente impugnativa è il provvedimento ministeriale con il quale il ricorrente venne escluso nel 1999 dal concorso per il passaggio in servizio permanente per “esiti di cheratotomia radicale (VS3)”.

Va osservato, in via preliminare, che la fattispecie in esame si caratterizza per l’adozione di una ordinanza cautelare di accoglimento in ottemperanza della quale il ricorrente fu ammesso alle ulteriori verifiche concorsuali, risultando idoneo, per cui venne immesso in servizio, con riserva, nel ruolo del personale del servizio permanente effettivo.

Va inoltre considerato che si appalesa fondata la prima censura dedotta con la quale si assume la illegittimità della esclusione del ricorrente perché fondata su una causa non prevista dal bando di concorso atteso che la norma speciale non contemplava, quale motivo di non idoneità al reclutamento, la riscontrata affezione (cheratotomia radiale).

Peraltro il Collegio, in linea con quanto affermato nella sentenza n. 510 del 2009 per un caso analogo, osserva che il lungo tempo intercorso tra l’adozione della suddetta ordinanza cautelare e la fissazione dell’udienza di merito, unitamente alla intervenuta esecuzione della stessa ordinanza con l’immissione del ricorrente in servizio permanente, rende la fattispecie in esame meritevole di particolare attenzione stante la sua atipicità, potendosi attribuire rilievo alla dimostrazione nel corso del tempo del possesso da parte del ricorrente dei requisiti di idoneità psico-fisici richiesti, come comprovato dal fatto che lo stesso presta servizio in qualità di Ufficiale delle Forze Armate sin dal 1990, ovvero da sedici anni, con risultati positivi.

Conclusivamente il ricorso va accolto con il conseguente annullamento del gravato provvedimento di esclusione.

La particolare natura della controversia giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.