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Esclusione graduatoria Polizia Penitenziaria per superamento limiti di età, risarcimento danni e restitutio in integrum

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9096 del 2000, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. Erennio Parente, Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso Giovanni Carlo Parente in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

 

sul ricorso numero di registro generale 8471 del 2001, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. Erennio Parente, Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso Giovanni Carlo Parente in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

 

sul ricorso numero di registro generale 8771 del 2001, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. Erennio Parente, Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso Erennio Parente in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

quanto al ricorso n. 9096 del 2000:

– del provvedimento del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria – Ufficio Centrale del Personale, Div. III, sez. C., prot. 473/1400/FFAA del 28.3.2000 e notificato al ricorrente in data 31.3.2000, con cui veniva comunicata l’esclusione del ricorrente dalla graduatoria per superato limite di età;

– di tutti gli atti a tale deliberazione comunque connessi, coordinati e conseguenti, e, segnatamente, del Decreto Interministeriale datato 12.11.1996 (G.U. Serie speciale n. 96 del 3.12.1996) regolante le modalità per l’accertamento dei requisiti per l’assunzione del Corpo di Polizia Penitenziaria;

quanto al ricorso n. 8471 del 2001:

– per la condanna dell’amministrazione convenuta al risarcimento dei danni di natura patrimoniale, morale e biologica subiti dal ricorrente a causa della sua illegittima esclusione dall’arruolamento nel Corpo di Polizia Penitenziaria, come accertato dal TAR del Lazio con sentenze nn. 2977/2000, 7096/2000, 8412/2000;

quanto al ricorso n. 8771 del 2001:

– per l’annullamento dell’atto di inquadramento nel Corpo di Polizia Penitenziaria quale agente di cui al provvedimento adottato dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, mai notificato al ricorrente, ed in particolare nella parte in cui è stata determinata la decorrenza giuridica a far data dal 12.5.2011;

– di ogni altro atto ad esso connesso, presupposto e conseguenziale.

 

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti delle cause;

Relatore alla pubblica udienza del giorno 13 luglio 2011 la d.ssa Silvia Martino;

Uditi gli avv.ti delle parti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO

1. Con il primo dei ricorsi in epigrafe, -OMISSIS- impugna l’esclusione dall’arruolamento del Corpo di Polizia Penitenziaria, disposta dall’intimata amministrazione in attuazione del Decreto interministeriale del 12.11.1996, pubblicato in G.U., IV^ Serie speciale, n. 96 del 3.12.1996.

Deduce:

1) Violazione della l. 27.1.1989, n. 25;

2) Violazione della norma di cui all’art. 2, comma 1, n. 2, lett. d) del d.P.R. 9.5.1994, n.487;

3) Violazione degli artt. 3, 51, comma 1, e 97 della Costituzione.

4) Violazione ed errata applicazione dell’art. 3, comma 6, l. 15.5.1997, n. 127.

Si è costituita, per resistere, l’amministrazione intimata.

Con ordinanza n. 5332 del 5.7.2000, l’istanza cautelare è stata accolta, per l’effetto disponendosi l’ammissione con riserva del ricorrente al prosieguo delle prove concorsuali, nonché l’inserimento, pure con riserva, nella graduatoria, impugnata “in parte qua”.

Con il ricorso iscritto al n. 8471/2001, parte ricorrente ha poi rappresentato che, successivamente alle vicende appena sintetizzate, il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria ha proceduto, in autotutela, a reinserire in graduatoria tutti i concorrenti in precedenza esclusi per superamento del limite di età, ivi compresi quelli che non avevano interposto gravame in sede giurisdizionale.

In esito al superamento degli accertamenti psico – fisici, -OMISSIS- è stato quindi finalmente inserito nel ruolo del Corpo degli agenti di Polizia penitenziaria, con decorrenza dal 12 maggio 2001.

Con il presente ricorso, egli chiede l’accertamento dei danni subiti, in primo luogo per essere stato privato, per circa tre anni, del reddito spettantegli.

L’esclusione dal concorso decretata dall’amministrazione costituisce il risultato di una palese violazione delle norme che disciplinano i requisiti di accesso ai pubblici uffici.

L’istante aveva infatti diritto all’assunzione dovendo essergli riconosciuto il beneficio dell’elevazione del limite di età pari al tempo trascorso in servizio alle armi.

Inoltre, trattandosi di assunzione diretta, se non fosse stato illegittimamente escluso, nulla si sarebbe frapposto alla sua immediata assunzione, già nel 1998.

Oltre al danno patrimoniale, domanda altresì il risarcimento del danno non patrimoniale, in particolare derivante dalla perdita di conoscenze e di esperienze che avrebbero potuto scaturire dall’immediata assunzione, dalla privazione della chance di acquisire una più elevata professionalità, nonché, infine, dalla mancata acquisizione di un maggior prestigio e decoro nell’ambito del contesto sociale.

Anche in questo caso si è costituita, per resistere con atto di mera forma, l’intimata amministrazione.

Infine, con il ricorso iscritto al n. 8771/2001, -OMISSIS- ha impugnato l’atto di inquadramento nel Corpo della Polizia penitenziaria, nella parte in cui la decorrenza giuridica è stata fissata a far data dal 12.5.2001, e non già dalla medesima data (1998), nella quale sono stati, presumibilmente, inquadrati, tutti gli altri vincitori tempestivamente assunti.

Resiste, anche al presente gravame, il Ministero della Giustizia.

I ricorsi sono stati ritenuti per la decisione alla pubblica udienza del 13 luglio 2011.

DIRITTO

1. In via preliminare, occorre procedere alla riunione dei ricorsi di cui in epigrafe, stante l’evidente connessione, soggettiva ed oggettiva.

2. Il ricorso iscritto al n. 9096/2000 deve poi essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

E’ infatti il ricorrente stesso ad evidenziare che l’amministrazione penitenziaria, con determinazione autonoma e quindi non già al mero fine di dare esecuzione alla pronuncia cautelare resa nell’ambito di siffatto processo, ebbe a procedere all’annullamento d’ufficio dell’esclusione in precedenza disposta, al suo inserimento in graduatoria, nonché al definitivo inquadramento nel Corpo di Polizia Penitenziaria, con decorrenza giuridica dal 12.5.2001.

3. I ricorsi iscritti ai nn. 8471/2001 e 8771/2001, devono essere invece accolti in parte.

In relazione alla vicenda, meglio esposta in fatto, si rende infatti applicabile l’orientamento giurisprudenziale, al quale il Collegio ritiene di aderire, secondo cui, in caso di ritardata costituzione di un rapporto di impiego, conseguente all’illegittima esclusione dalla procedura di assunzione, spetta all’interessato il riconoscimento della medesima decorrenza giuridica attribuita a quanti siano stati nella medesima procedura nominati tempestivamente (cfr. TAR Lazio, sez. I^, sentenze nn. 25003/2010 e 25004/2010).

Spetta, inoltre, l’attribuzione di ogni beneficio legato a detta decorrenza, derivante da meri automatismi di carriera.

Secondo la stessa giurisprudenza, non può viceversa riconoscersi il diritto alla corresponsione delle retribuzioni relative al periodo di ritardo nell’assunzione, atteso che tale diritto, in ragione della sua natura sinallagmatica, presuppone necessariamente l’avvenuto svolgimento dell’attività di servizio.

Relativamente a detto periodo, va invece liquidato il risarcimento del danno.

Al riguardo è anzitutto da osservare non essere dubbio che la situazione pregiudizievole lamentata dal ricorrente sia conseguita alla riconosciuta illegittimità del provvedimento di esclusione dalla procedura di assunzione e che, pertanto, la sua cognizione rientri nella giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 7, comma terzo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall’art. 7, comma 4, della legge 21 luglio 2000, n. 205, disposizione all’epoca vigente e oggi trasfusa nell’art. 30, comma 2, del Codice del processo amministrativo.

Nel caso di specie, la rimozione in via di autotutela da parte della stessa amministrazione di un atto tempestivamente impugnato dal ricorrente, toglie poi ogni ostacolo all’esame della domanda di risarcimento del danno (cfr. Cons. St., sez. VI, 29 gennaio 2008, n. 219).

Sotto distinto, concorrente profilo, non può esservi nemmeno dubbio che l’operato dell’amministrazione sia, oltre che legato da sicuro nesso di causalità con il pregiudizio sofferto dal ricorrente, anche connotato dall’elemento della colpa; ciò in quanto già all’epoca del ricorso era consolidata l’interpretazione ivi sostenuta circa l’applicazione della normativa di riferimento.

In particolare, con parere n.433 del 15.3.1999, espresso (ai fini della decisione del ricorso straordinario n.371/98) dall’Adunanza della Commissione Speciale del Pubblico Impiego insediata presso il Consiglio di Stato, era già stato chiaramente affermato che il limite massimo di età per la partecipazione a concorsi per l’arruolamento (in quel caso, di ufficiali) va elevato in misura corrispondente al periodo di servizio militare già svolto.

Infatti, la disposizione speciale di cui all’art.5 del d.lgs. 30.10.1992 n.443 (in tema di età per l’arruolamento nel Corpo di Polizia Penitenziaria) non è incompatibile con la normativa di carattere sopravvenuta (artt.2 D.P.R. n.467/94 e 2 D.P.R. n.693/1996), posto che mentre la prima fissa il limite ordinario di età per l’arruolamento, quest’ultima ha (successivamente) introdotto una regola derogatoria generale.

Circa il quantum del risarcimento, esso va determinato in misura pari: a) alle retribuzioni perse, ivi comprese le quote di trattamento di fine rapporto a carico dell’amministrazione, con detrazione in via equitativa di una percentuale pari al 50 per cento, tenuto conto che in concreto l’interessato nel periodo considerato, privo degli impegni derivanti dal lavoro de quo, ha fruito della possibilità di un positivo diverso utilizzo delle proprie energie per la cura di interessi personali e familiari (in questo senso Cons. di Stato, sez. V, 25 luglio 2006, n. 4639; sez. V, 2 ottobre 2002, n. 5174); b) al valore delle corrispondenti contribuzioni previdenziali che in relazione agli importi sub a) l’amministrazione sarebbe stata tenuta a versare all’Ente di previdenza obbligatoria; c) alla rivalutazione monetaria sulla base degli indici ISTAT ed agli interessi nella misura legale dalle singole scadenze e fino al soddisfo. In ordine a quest’ultima voce va rimarcato come ad essa non sia applicabile il divieto di cumulo degli interessi legali e della rivalutazione sancito dall’art. 22, comma 36, della l. 23 dicembre 1994, n. 724 e dall’art. 16, comma 6, della l. 30 dicembre 1991, n. 412, atteso che la somma capitale spettante ha natura non retributiva né previdenziale ma risarcitoria.

Non possono viceversa liquidarsi gli ulteriori danni prospettati dal ricorrente, stante la mancanza di alcuna prova circa la loro effettiva sussistenza (sul punto v. Cons. di Stato, sez. V, 28 maggio 2010, n. 3397).

La parziale reciproca soccombenza tra le parti giustifica la integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti di cui in premessa, così provvede:

1) dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso iscritto al n. 9096/2000;

2) accoglie in parte, come da motivazione, i ricorsi iscritti ai nn. 8471/2001 e 8777/2001.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.