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Esclusione graduatoria Polizia Penitenziaria per superamento limiti di età; esclusione corso di formazione per mancato servizio militare di leva prolungata

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8885 del 2001, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Carlo Parente, Erennio Parente, con domicilio eletto presso il suo studio legale, in Roma, via Emilia, 81;

contro

il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ope legis, dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

– del decreto del Ministero della Giustizia del 14 maggio 2001, notificato il 16 maggio 2001 con cui è stata disposta l’esclusione del ricorrente dal 147° corso di formazione a decorrere dal 14.5.2001;

– del decreto interministeriale 12.11.1996 nella parte in cui prevede l’esclusione del ricorrente per non aver prestato servizio in qualità di militare di leva prolungata.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia.

Viste le memorie, depositate dalle parti in causa, a sostegno delle rispettive difese.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore, all’udienza pubblica del giorno 21 marzo 2013, il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con atto (n. 8885/2001) OMISSIS ha adito questo Tribunale per l’annullamento del decreto, in epigrafe indicato, che ha disposto la sua esclusione dal 147° corso di formazione per l’assunzione nel corpo della polizia penitenziaria a decorrere dal 14.5.2001, nonché del decreto interministeriale 12.11.1996, nella parte in cui prevede l’esclusione del ricorrente per non aver prestato servizio in qualità di militare di leva prolungata.

Espone che con decreto legge 5 luglio 1995, n. 269, convertito nella legge 15.11.1996, n. 579 è stato disposto l’aumento del ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo della Polizia penitenziaria (n. 1400 posti) da ricoprire per una percentuale pari al cinquanta per cento del predetto incremento mediante assunzione dei volontari e degli ausiliari in congedo dell’Arma dei Carabinieri, delle Forze Armate e delle altre Forze di Polizia, congedati senza demerito ed in possesso dei requisiti previsti per l’assunzione nel Corpo della Polizia penitenziaria, tra cui un’età non superiore a 28 anni, purchè avessero presentato domanda entro trenta giorni dalla entrata in vigore del predetto decreto legge.

Espone di aver presentato al Ministero della Giustizia istanza di arruolamento, quale caporale dell’E.I. in congedo senza demerito, dopo aver prestato servizio per un anno dal 30.9.1987 al 22.9.1998, e di essere stato escluso con provvedimento ministeriale del 31.1.2000, la cui efficacia è stata sospesa, in sede di ricorso con ordinanza cautelare n. 2760/2000, dalla graduatoria finale per superamento del limite d’età.

Riferisce di essere stato ammesso con riserva al 147° corso di formazione per agenti ed assistenti della Polizia penitenziaria, di averlo superato in data 7 maggio 2001 e di aver, conseguentemente, prestato giuramento l’11 maggio 2001, con acquisizione della qualifica di agente.

Afferma di essere stato destinatario di ulteriore provvedimento di esclusione dal predetto corso di formazione per non aver prestato servizio in qualità di militare in leva prolungata.

Avverso il provvedimento in epigrafe indicato, il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

a) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, lett. d) del D.P.R. n. 693/1996, del D.P.R. n. 487/1994 e dell’art. 22 della legge n. 958(1996 anche con riferimento agli artt. 2, 3, 4, 36 e 97 della Costituzione; eccesso di potere sotto differenti profili.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia.

Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.

Osserva il Collegio che il ricorrente è stato avviato al predetto corso di formazione e aggiornamento del Corpo di Polizia e del personale dell’Amministrazione Penitenziaria ed ha prestato giuramento in data 11 maggio 2001, cosicché il gravato provvedimento di esclusione del ricorrente è intervenuto successivamente alla conclusione del corso di formazione ed alla prestazione del predetto giuramento;

Il Collegio, al fine del decidere, non può che confermare un costante orientamento espresso da questo Tribunale in casi sovrapponibili alla fattispecie in esame e dal quale il Collegio non ritiene di doversi discostare (cfr. sentenza T.A.R. Lazio, Sezione I n. 14831/2002) secondo cui l’esclusione da un concorso può essere disposta in qualsiasi momento della procedura concorsuale ed anche dopo l’approvazione della sua graduatoria, ma non oltre l’assunzione in servizio del vincitore, dopo di ciò potendo unicamente porsi la diversa questione di una possibile invalidità di tale ultimo atto e di un suo conseguente, ma solo eventuale, annullamento discrezionale in autotutela, qualora suggerito da congrue e precise ragioni di interesse pubblico.

Orbene, il decreto interministeriale del 12 novembre 1996 recepisce tale principio laddove prevede la possibilità di accertamento dei requisiti generali di cui all’art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (art. 3, ult. comma, d.i.), fino all’estremo limite dell’immissione in ruolo, cosicché il potere di controllo ai fini dell’accertamento della sussistenza del requisito mancante nell’odierno ricorrente non potrebbe comunque estendersi oltre i confini del potere-dovere di verifica dell’esistenza dei suddetti requisiti generali, il quale trova il suo limite finale nell’immissione in ruolo.

Riguardo a tale limite dell’immissione in ruolo, viene in rilievo l’art. 6 del D.Lgs. n. 443 del 1992, il quale prevede che gli agenti in prova che abbiano superato gli esami di fine corso vengono nominati agenti di Polizia penitenziaria, prestano il giuramento di rito e sono immessi nel ruolo, con conseguente impiego nei servizi di istituto. L’Amministrazione resistente ha ribadito, dunque, il predetto sbarramento temporale, laddove nella convocazione per il corso riporta l’avvertenza che, ove dagli accertamenti emergesse la mancanza di titoli o requisiti, verrebbe disposta l’esclusione anche durante la frequenza del corso di formazione, così affermando che gli accertamenti in questione si sarebbero comunque conclusi entro l’ultimazione dello corso stesso.

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, che il gravato provvedimento di esclusione deve considerarsi illegittimo in quanto adottato successivamente alla conclusione della procedura concorsuale ed all’immissione in ruolo del ricorrente, con conseguente fondatezza delle corrispondenti censure di ricorso.

Compensa, integralmente, fra le parti in causa le spese di giudizio, stante la peculiarità della fattispecie in esame.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.