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Esclusione graduatoria Polizia Penitenziaria per superamento limiti di età

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4628 del 2000, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Carlo Parente, Erennio Parente, con domicilio eletto presso Giovanni Carlo Parente in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

del provvedimento del Ministero di Giustizia DAP prot. n. 184/1400/AUS del 8.2.2000 di esclusione dalla graduatoria per superato limite di età.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2012 il dott. Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe è stato impugnato il provvedimento del Ministero di Giustizia DAP prot. n. 184/1400/AUS del 8.2.2000 di esclusione dalla graduatoria per superato limite di età.

Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto :

1). Violazione della L. 25/1989; art. 2, 1, n. 2, lett. d) del DPR 487/1994; artt. 3, 51, 1 comma, e 97 Cost.;

2). Violazione ed errata applicazione art. 3, 6, L. 127/1997.

Con ord. 2954/2000 il Tar ha accolto la domanda cautelare.

In data 19.11.2012 il Ministero controparte ha chiesto l’improcedibilità sul ricorso per difetto di interesse in quanto sono trascorsi oltre dodici anni e in questo lasso temporale il Ministero ha preso atto sia della statuizione cautelare che di sentenze del TAR favorevoli ai ricorrenti.

In data 15.11.2012 il ricorrente ha depositato ultima memoria in cui insiste a sostenere l’interesse pur essendo stato inquadrato nel Corpo di Polizia penitenziaria con decorrenza giuridica dal 12.5.2001.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Questo Tar si è già pronunciato in altre occasioni su ricorsi identici (cfr., per tutte, sentenza n. 4812/2011) e ha già affermato i seguenti principi :

a). va dichiarata la fondatezza del profilo di doglianza inerente la mancata applicazione al ricorrente della disposizione di cui all’art. 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, con conseguente riconoscimento, a favore dello stesso, dell’elevazione del previsto limite di età per un periodo corrispondente a quello dell’effettivo servizio prestato nell’Esercito Italiano;

b). la citata norma della legge n. 958 – recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata – sostituendo la disposizione di cui al comma 6 dell’art. 77 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237,concernente la leva ed il reclutamento obbligatorio nelle Forze Armate, stabilisce che “per la partecipazione ai pubblici concorsi il limite massimo di età richiesto è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata”;

c). tale disposizione è stata sostanzialmente riprodotta dall’art. 2, comma 1, punto 2, lett. d) del più volte citato D.P.R. n. 487 del 1994 come modificato dall’art. 2 del D.P.R. 30 ottobre 1996 n. 693, il quale fa espresso richiamo alla predetta legge n. 958 del 1986;

d). la normativa sopra richiamata va coniugata con la considerazione che la procedura di assunzione su cui si innesta la controversia in esame non è indirizzata alla generalità dei cittadini, ma è riservata a particolari soggetti che hanno prestato servizio come volontari delle Forze armate, congedati senza demerito ed in possesso dei requisiti per l’assunzione nel Corpo, nonché agli ausiliari in congedo dell’Arma dei Carabinieri e delle altre Forze di Polizia, che non siano cessati dal servizio per motivi disciplinari o per infermità;

e). ne discende che, in relazione alle peculiarità di tale concorso e nella considerazione della piena compatibilità della richiamata disciplina con la natura del concorso stesso, avrebbe dovuto prevedersi l’applicabilità del beneficio di cui all’art. 77 della legge n. 237 del 1964 (e reintrodotto in via generale dall’art. 2, lett. d), del D.P.R. n. 693 del 30 ottobre 1996) consistente nell’elevazione del limite di età previsto per un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini cha hanno prestato servizio militare di leva e di leva prolungata (in senso conforme: Cons. Stato – parere 15 marzo 1999, n. 433; TAR Lazio – Roma – Sez. I – 10 ottobre 2003, n. 8195; 17 febbraio 2003, n. 1096; 11 aprile 2000, 2977).

In conclusione, il ricorso è accolto e, per l’effetto, è annullato l’atto impugnato.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando :

Accoglie il ricorso, come in epigrafe proposto e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.