SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1327 del 2009, proposto da:
OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Carlo Parente, Erennio Parente, con domicilio eletto presso Studio Legale Parente in Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ope legis, dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
1) decreto del 18/12/08 con cui il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Commissione ha escluso la ricorrente dal concorso per l’arruolamento di n. 219 allievi agenti di Polizia penitenziaria riservato ai VFP1;
2) del bando di concorso per l’arruolamento di 219 allievi di Polizia Penitenziaria, pubblicato nella G.U. del 10/10/08, nella parte in cui lo stesso prevede, per i concorrenti di sesso femminile, il possesso di un’altezza non inferiore a mt. 1,61;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
– che con atto (n. 1327/2009) OMISSIS ha adito questo Tribunale per l’annullamento del decreto ministeriale notificato in data 18 dicembre 2008 lo che ha disposto la sua esclusione dal concorso per l’arruolamento di 219 allievi agenti di polizia penitenziaria per “articolo 122, lett. B; l’articolo 123 , lettera C, altezza 1,58, tatuaggio visibile a braccio destro”, nonché del bando di concorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 10 ottobre 2008 nella parte in cui all’articolo due, comma uno, lettera a, punto due prevede per i concorrenti di sesso femminile il possesso di una altezza non inferiore a metri 1,61;
– che con ordinanza n. 2425 del 2009 questo Tribunale ha accolto l’istanza di sospensione sulla base di precedenti giurisprudenziali che hanno ritenuto illegittimo l’attuale previsione di un limite di altezza per il personale femminile della polizia penitenziaria, e che, come peraltro evidenziato da apposita documentazione fotografica, il tatuaggio esistente sul corpo della ricorrente non risulta per dimensioni dell’oggetto di natura tale da integrare una causa di inidoneità prevista dall’articolo 123, comma uno, lettera C)del d.p.r. 443 del 1992;
– che il Collegio, al fine del decidere, ritiene il ricorso è suscettibile di positiva definizione, ritenendo fondati come peraltro già evidenziato nella succitata ordinanza e decisivi motivi di doglianza dedotti dalla ricorrente a fondamento della domanda attorea, con conseguente accoglimento del proposto gravame;
– che le spese gli onorari di giudizio possono essere integralmente compensati, fra le parti in causa, tenuto conto della peculiarità della fattispecie controversa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.