SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 5867 del 2013, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via Emilia, n. 81;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento:
– del provvedimento del Ministero della Giustizia – Direzione Generale del Personale e della Formazione dell’Amministrazione Penitenziaria, datato 3 giugno 2013, di esclusione del ricorrente dal concorso per l’arruolamento di complessivi 170 allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria;
– del decreto del Ministero della Giustizia – Direzione Generale del Personale e della Formazione dell’Amministrazione Penitenziaria, di indizione del concorso per l’arruolamento di complessivi 170 allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria del ruolo maschile, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4° s.s. n. 92, del 23 novembre 2012;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale al provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2013 il dott. Giuseppe Chiné e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio, il ricorrente, deducendo di aver servito le Istituzioni dapprima come volontario in ferma annuale, successivamente come volontario in ferma prefissata dell’Esercito Italiano ed, infine, come riservista presso l’8° Rgt. Bersaglieri di stanza a Caserta, ha impugnato il provvedimento emesso dal Ministero della Giustizia – Direzione Generale del Personale e della Formazione dell’Amministrazione Penitenziaria, in data 3 giugno 2013, di esclusione dal concorso per l’arruolamento di complessivi 170 allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria.
Con l’atto di gravame, il ricorrente ha dedotto che l’art. 2, comma 1, lettera c), dell’impugnato bando prevede tra i requisiti concorsuali “aver superato gli anni diciotto e non aver compiuto e quindi superato gli anni ventotto”; tuttavia, non contenendo il bando, a differenza di analoghi precedenti, alcuna esplicita esclusione dell’applicazione delle disposizioni di legge che prevedono, per i militari, l’innalzamento dei limiti d’età, non poteva apprezzarne l’immediata lesività. Tuttavia, l’Amministrazione resistente, con l’impugnato provvedimento, lo ha escluso dal concorso in oggetto.
2. A sostegno del gravame, ha denunciato, in un’unica doglianza, i vizi di violazione dell’art. 2, comma 1, punto 2), lettera d), del D.P.R. n. 487/1994, come introdotto dall’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 693/1996; violazione e falsa applicazione dell’art. 2049, del D.lvo n. 66/2010; violazione degli artt. 2 e 3 del bando di concorso; violazione dell’art. 2038, comma 11, del codice dell’ordinamento militare; illogicità ed ingiustizia manifesta; carenza di motivazioni.
3. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente, instando per la reiezione del gravame.
4. All’udienza pubblica del 2 dicembre 2013, sentiti i difensori delle parti come da relativo verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini appresso precisati.
2. Il ricorrente si duole dell’esclusione dal concorso per il reclutamento di 170 allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, in quanto a suo dire avvenuta in violazione della normativa vigente che attribuisce un diritto all’innalzamento del limite di età nei concorsi pubblici a coloro che hanno espletato servizio militare volontario di leva e di leva prolungata.
Secondo la prospettazione del ricorrente, nel silenzio del bando sul punto, l’Amministrazione avrebbe dovuto fare applicazione delle disposizioni legislative immediatamente precettive che attribuiscono ai candidati che hanno espletato servizio di leva il diritto all’innalzamento dell’età sino ad un massimo di tre anni.
3. Rileva il Collegio che la questione oggetto dell’odierno gravame è stata già risolta dalla giurisprudenza amministrativa, nel senso che spetta al candidato ad un concorso per il reclutamento di agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria il diritto all’innalzamento del limite di età, sino ad un massimo di tre anni, ove il candidato stesso abbia svolto il servizio volontario di leva e di leva prolungata (v. C.d.S., sez. IV, 3 marzo 2011, n. 1373; T.A.R. Lazio, sez. I-quater, 7 maggio 2012, n. 4037).
Tale orientamento trova oggi un diretto addentellato nell’art. 2049 del Codice dell’ordinamento militare (d. lgs. n. 66 del 2010), che afferma un principio generale applicabile a tutti i concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l’assunzione e l’immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici (così, art. 2050, comma 3, del Codice dell’ordinamento militare, richiamato dall’art. 2049, comma 2).
4. Traslando il superiore principio all’odierno gravame, ne discende l’illegittimità della impugnata esclusione in quanto il ricorrente, che ha compiuto 28 anni poco prima della indizione del concorso, ha diritto all’innalzamento del limite di età, avendo svolto il servizio di leva, dapprima come volontario in ferma annuale, successivamente come volontario in ferma prefissata dell’Esercito Italiano ed, infine, come riservista presso l’8° Rgt. Bersaglieri di stanza a Caserta.
5. L’accoglimento del gravame impone pertanto l’annullamento dell’impugnato provvedimento di esclusione,
6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione impugnato.
Condanna il Ministero della giustizia a rifondere in favore del ricorrente le spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.21