menu

Risarcimento danni e restitutio in integrum

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12156 del 2001, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Carlo Parente e Erennio Parente, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la condanna

– dell’Amministrazione convenuta al risarcimento danni subiti – di natura patrimoniale, morale e biologica – dal ricorrente, per l’esclusione dall’arruolamento di n. 780 Allievi Agenti della Polizia di Stato.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visto il decreto n. 19436/2013 con cui è stato revocato il decreto di perenzione del ricorso n. 6614/2012;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2013 il Cons. Daniele Dongiovanni e uditi, ai preliminari, l’avv. Monti, in sostituzione dell’avv. G.C. Parente, per il ricorrente e gli avv.ti dello Stato Meloncelli e Barbieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Il ricorrente è stato arruolato nei ruoli della Polizia di Stato in qualità di agente con decorrenza giuridica dal 20 ottobre 1999 ed economica dal 10 luglio 2000 (decreto del Capo della Polizia del 26 giugno 2000).

Tuttavia, il predetto arruolamento è stato adottato all’esito del contenzioso instaurato dal ricorrente avverso il provvedimento di esclusione dal relativo concorso bandito nel dicembre 1996; l’esclusione è stata disposta in ragione del fatto che, alla visita del 23 luglio 1998, l’istante non era risultato in possesso dei prescritti requisiti psico-attitudinali.

A seguito di ricorso al TAR Lazio (RG n. 11726/1998) proposto contro tale giudizio di inidoneità che si concludeva con sentenza 7 febbraio 2000 n. 783 favorevole all’interessato (preceduta altresì dall’ordinanza n. 2808/98 di accoglimento della domanda cautelare), il ricorrente è stato, dapprima, ammesso con riserva al corso di formazione dal 20 aprile al 20 ottobre 1999 (ciò a seguito della predetta ordinanza n. 2808/98) e, poi, in ragione del conseguimento del giudizio di idoneità psico-attitudinale (esame a cui è stato sottoposto dopo la sentenza n. 783/2000), arruolato in via definitiva nei ruoli della Polizia di Stato con decorrenza giuridica dal 20 ottobre 1999 ed economica dal 10 luglio 2000 (con il predetto decreto del Capo della Polizia del 26 giugno 2000).

In ragione di ciò, il ricorrente chiede ora il risarcimento dei danni patrimoniali, per perdita di chance (causati dalla perdita della capacità di avanzamento in ruolo con corrispondente miglioramento della posizione economica) e per danno morale e “biologico”.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso.

In prossimità della trattazione del merito, il ricorrente ha depositato memoria, insistendo nell’accoglimento del ricorso.

Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2013, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato con riferimento alla sola richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali.

1.1 Risulta, invero, che il primo giudizio di inidoneità del ricorrente di cui alla visita medica del 23 luglio 1998 è stato ritenuto illegittimo con sentenza – passata in giudicato – del TAR Lazio n. 783/2000 ed, in quella sede, oltre ad un difetto di motivazione e di istruttoria, è stata altresì riscontrata l’irragionevolezza del giudizio reso dall’organo collegiale una volta rapportato ai giudizi positivi ottenuti dal ricorrente nella prova culturale, nell’esame psico-fisico effettuato alla presenza del medico specialista di settore e nei tests che hanno preceduto il colloquio finale (da cui è poi scaturito il giudizio di inidoneità).

Ora, senza voler in questa sede rimarcare che il predetto giudizio è stato poi smentito anche dall’esito positivo del corso a cui il ricorrente è stato ammesso con riserva e dalla nuova visita alla quale è stato sottoposto dopo la pubblicazione della sentenza n. 783/2000, ciò che conta è che la pronuncia da ultimo citata ha decretato l’illegittimità del primo giudizio di inidoneità all’arruolamento nella Polizia di Stato, che costituisce uno dei parametri (quello oggettivo) su cui si fonda la responsabilità risarcitoria ex art. 2043 invocata dal ricorrente (ovvero l’ingiustizia del danno).

Ciò posto, si tratta, ora, di verificare se sussista anche l’elemento psicologico (la colpa) nella condotta dell’amministrazione resistente.

Anche in questo caso, la risposta è positiva.

In materia di responsabilità della P.A., l’orientamento giurisprudenziale prevalente ritiene che in assenza della prova da parte dell’amministrazione della sussistenza di un errore scusabile, sia sufficiente, per ritenere provata la sussistenza dell’elemento soggettivo, far ricorso al meccanismo delle presunzioni semplici di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c. (sul punto cfr, per tutte, Cons. Stato, sez. IV, 31 gennaio 2012, n. 483 che ha chiarito che il ricorso al meccanismo delle presunzioni semplici ha implicato un sostanziale alleggerimento dell’onere probatorio incombente al privato in forza del quale – e ciò sostanzia l’elemento di atipicità di tale regime rispetto a quello generale ex art. 2043 c.c. – una volta accertata l’illegittimità dell’azione della P.A., è a quest’ultima che spetta di provare l’assenza di colpa, mediante la deduzione di circostanze integranti gli estremi del cd. errore scusabile, ovvero l’inesigibilità di una condotta alternativa lecita).

Ora, rispetto alle risultanze già stigmatizzate nella citata sentenza della Sezione n. 783/2000 (che valgono quali presunzioni semplici), nulla l’amministrazione ha dedotto al fine di escludere la sussistenza della colpa nella fattispecie in esame.

Ciò posto con riferimento all’an, per quanto riguarda il quantum, vanno riconosciute al ricorrente le differenze stipendiali che gli sarebbero state corrisposte se fosse stato assunto in servizio al termine della frequenza del corso al quale è stato poi avviato (dal 20 aprile al 20 ottobre 1999) posto che, alla luce dei documenti depositati in giudizio, non si ha evidenza che i colleghi abbiano avuto una decorrenza giuridica ed economica antecedente al 20 ottobre 1999.

Del resto, il ricorrente si è limitato ad affermare che i suoi colleghi avrebbero avuto anzianità giuridica ed economica dal 1998 ed, al riguardo, indica un allegato (il n. 16) che, al contrario, si limita ad attestare la sua frequenza al 148° corso dal 20 aprile al 20 ottobre 1999.

In assenza di ulteriori evidenze, non può che limitarsi il riconoscimento del risarcimento patrimoniale nei limiti sopra indicati, ai quali dovranno essere calcolati gli interessi legali dalla data della domanda (ovvero dalla proposizione del presente ricorso) fino all’effettivo soddisfo.

1.2 Vanno, invece, dichiarate inammissibili le ulteriori richieste risarcitorie per assenza di prova; non la perdita di chance in quanto il ricorrente non ha spiegato da dove provenga la perdita di capacità e di avanzamento di ruolo anche perché non ha chiarito, come detto, se abbia subito un pregiudizio nel confronto con gli altri colleghi nonostante la decorrenza giuridica dell’arruolamento nella Polizia di Stato gli sia stata comunque riconosciuta dal momento del termine di corso di formazione (20 ottobre 1999).

1.3 Lo stesso vale con riferimento al risarcimento del danno morale e biologico (ormai unite nell’unica voce del danno non patrimoniale a partire da Corte Cass., SS.UU., 11 novembre 2008, n. 26973) in quanto, circa il profilo della prova, è stato chiarito nella pronuncia da ultimo citata che, con riferimento al danno non patrimoniale, il danneggiato è tenuto a fornire una prova piena del pregiudizio del suo diritto fondamentale.

Ciò non è avvenuto nel caso di specie tanto che, in difetto dell’assolvimento dell’onere probatorio incombente sul ricorrente (avente ad oggetto la dimostrazione di una sofferenza soggettiva e di un danno esistenziale tale da incidere sull’equilibrio psico-fisico), la richiesta di danni va dichiarata inammissibile.

2. In conclusione, le domande risarcitorie vanno, in parte, accolte nei limiti di cui in motivazione e, per il resto, vanno dichiarate inammissibili.

3. Le spese di giudizio vanno compensate tra le parti, in ragione dell’esito delle domande avanzate dal ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie nei limiti di cui in motivazione la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali mentre dichiara inammissibili le restanti richieste risarcitorie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.