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Esclusione concorso Polizia Penitenziaria per patologia

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15907 del 1998, proposto da
OMISSIS elettivamente domiciliato in Roma, via Emilia n. 81 presso lo studio degli avv.ti Erennio Parente e Giovanni Carlo Parente che lo rappresentano e difendono nel presente giudizio

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio

per l’annullamento

dei seguenti atti:

a) decreto del 10/09/98 con cui il Ministero della Giustizia ha escluso il ricorrente dal concorso per l’assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria, indetto con D.M. del 12/11/96 pubblicato sulla G.U. IV Serie Speciale n. 96 del 03/12/96, perché giudicato inidoneo per presenza “varicocele luminoso art. 123 lettera n), setto nasale deviato art. 123 lettera d), carie deostruenti con morso incrociato laterale art. 123 lettera f) d. lgs. 30/10/92 n. 443”;

b) D.M. del 12/11/96 pubblicato sulla G.U. IV Serie Speciale n. 96 del 03/12/96, nella parte in cui prevede l’insindacabilità dei giudizi formulati dalle commissioni mediche;

c) provvedimento del 26/06/98 con cui la commissione medica ha dichiarato il ricorrente non idoneo all’assunzione per “deviazione del setto nasale…, varicocele voluminoso…carie destruenti con morso incrociato laterale”;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2012 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con ricorso notificato il 13/11/98 e depositato l’11/12/98 OMISSIS ha impugnato il decreto del 10/09/98, con cui il Ministero della Giustizia ha escluso il ricorrente dal concorso per l’assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria, indetto con D.M. del 12/11/96 pubblicato sulla G.U. IV Serie Speciale n. 96 del 03/12/96, perché giudicato inidoneo per presenza “varicocele luminoso art. 123 lettera n), setto nasale deviato art. 123 lettera d), carie deostruenti con morso incrociato laterale art. 123 lettera f) d. lgs. 30/10/92 n. 443”, il predetto D.M. del 12/11/96, nella parte in cui prevede l’insindacabilità dei giudizi formulati dalle commissioni mediche, e il provvedimento del 26/06/98 con cui la commissione medica ha dichiarato il ricorrente non idoneo all’assunzione.

Il Ministero della Giustizia, costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 04/01/99, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 67/99 del 13 gennaio 1999 il Tribunale ha ordinato la verificazione ivi indicata.

Con ordinanza n. 1023/99 del 7 aprile 1999 il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare.

All’udienza pubblica del 20 dicembre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

OMISSIS impugna il decreto del 10/09/98, con cui il Ministero della Giustizia ha escluso il ricorrente dal concorso per l’assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria, indetto con D.M. del 12/11/96 pubblicato sulla G.U. IV Serie Speciale n. 96 del 03/12/96, perché giudicato inidoneo per presenza “varicocele luminoso art. 123 lettera n), setto nasale deviato art. 123 lettera d), carie destruenti con morso incrociato laterale art. 123 lettera f) d. lgs. 30/10/92 n. 443”, il predetto D.M. del 12/11/96, nella parte in cui prevede l’insindacabilità dei giudizi formulati dalle commissioni mediche, e il provvedimento del 26/06/98 con cui la commissione medica ha dichiarato il ricorrente non idoneo all’assunzione.

Con la seconda e terza censura il ricorrente deduce, tra l’altro, i vizi di difetto di motivazione ed eccesso di potere per travisamento dei fatti in quanto i gravati provvedimenti di esclusione sarebbero stati emessi sulla base di cause d’inidoneità in realtà insussistenti e, comunque, non presenterebbero una motivazione idonea a giustificare l’esclusione sulla base degli accertamenti effettuati.

I motivi in esame sono fondati.

Dai gravati provvedimenti di esclusione emerge che il ricorrente è stato ritenuto inidoneo, ai sensi dell’art. 123 lettere d) ed n) d. lgs. n. 443/92, in quanto sulla sua persona sono state riscontrate una deviazione del setto nasale, un varicocele voluminoso e alcune carie destruenti con morso incrociato bilaterale.

Secondo l’art. 123 d. lgs. n. 443/92, “costituiscono cause di non idoneità per l’ammissione ai concorsi di cui all’articolo 122 le seguenti imperfezioni e infermità:

d) le infermità ed imperfezioni degli organi del capo: malattie croniche ed imperfezioni del globo oculare, delle palpebre, dell’apparato lacrimale, disturbi della motilità dei muscoli oculari estrinseci; stenosi e poliposi nasale; sinusopatie croniche; malformazioni e malattie della bocca; gravi malocclusioni dentarie con alterazione della funzione masticatoria e/o dell’armonia del volto; disfonie e balbuzie…

n) le infermità e le imperfezioni dell’apparato urogenitale: malattie renali in atto o croniche; imperfezioni e malformazioni dei genitali esterni di rilevanza funzionale; malattie croniche dei testicoli, arresto di sviluppo, assenza o ritenzione bilaterale; idrocele; varicocele voluminoso; malattie infiammatorie in atto dell’apparato ginecologico, incontinenza urinaria”.

Dagli accertamenti espletati, a seguito di verificazione disposta da questo Tribunale, presso la Clinica di otorinolaringoiatria dell’Università “Sapienza” e trasfusi nel verbale del 14/07/99 emerge che il ricorrente è affetto da “deviazione del setto nasale a livello columellare che non influisce patologicamente sulle resistente nasali totali” e, quindi, che “non sussiste inidoneità in quanto si ritiene prevalente il fattore di funzionalità respiratoria nasale su quello puramente estetico”.

In sostanza, la deviazione del setto nasale non influisce sulla funzionalità respiratoria e, pertanto, non rientra in alcuna delle circostanze ostative all’accesso al Corpo di polizia penitenziaria previste dall’art. 123 lettera d) d. lgs. n. 443/92 richiamato dai gravati provvedimenti di esclusione.

A ciò si aggiunga che l’accertamento espletato, su verificazione disposta dal Collegio, dal Dipartimento di urologia dell’Università “Sapienza” e trasmesso con nota prot. n. 89 del 17/03/99, ha evidenziato che il ricorrente non è affetto da varicocele voluminoso ma da “idrocele sinistro di modesta entità…di modesta rilevanza…facilmente e definitivamente correggibile con adeguato intervento chirurgico”.

Ne consegue l’insussistenza della circostanza (varicocele voluminoso) richiamata nel provvedimento impugnato a fondamento della gravata esclusione ed il correlato vizio motivazionale dell’atto laddove la presenza di idrocele sinistro, non indicata nei provvedimenti impugnati e costituente a sua volta causa d’inidoneità ai sensi dell’art. 123 lettera n) d. lgs. n. 443/92, potrà essere rivalutata in sede di riesercizio della potestà amministrativa conseguente all’annullamento disposto dal Collegio.

Dall’esame, poi, della documentazione (relazione di visita eseguita il 06/11/98 dal dott. Leonardo Grimaldi) prodotta in allegato all’atto introduttivo dal ricorrente e non specificamente contestata dall’amministrazione costituita emerge l’insussistenza dell’ulteriore patologia (carie destruenti con morso incrociato bilaterale) posta dal Ministero della Giustizia a fondamento della gravata esclusione.

La fondatezza della censura in esame comporta l’accoglimento del ricorso (previa declaratoria di assorbimento degli ulteriori motivi) e l’annullamento dei gravati provvedimenti di esclusione del 10/09/98 e del verbale della commissione medica del 26/06/98, unici atti lesivi per l’interesse posto dal ricorrente a fondamento della domanda caducatoria, con salvezza degli ulteriori provvedimenti che l’amministrazione riterrà di adottare in sede di riesercizio della potestà amministrativa anche in riferimento all’ulteriore patologia (“idrocele sinistro”) emersa all’esito della verificazione disposta dal Collegio.

Il Ministero della Giustizia, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo, liquidato come da dispositivo, va direttamente corrisposto ai difensori del ricorrente in quanto anticipatari, come da espressa richiesta in tal senso formulata nell’atto introduttivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il decreto di esclusione del 10/09/98 e il verbale della commissione medica del 26/06/98 facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione;

2) condanna il Ministero della Giustizia a pagare, in favore del ricorrente, le spese del presente giudizio il cui importo, liquidato in complessivi euro mille/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge, deve essere direttamente corrisposto ai difensori del ricorrente in quanto anticipatari.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.