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Esclusione concorso interno Carabinieri per acquisizione grado durante procedura

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 14688 del 2022, proposto da

Carmelo Ricciardo, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Carlo Parente Zamparelli e Stefano Monti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo difensore in Roma, Via Emilia, 81;

contro

Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Gioele Antonio Focà, Salvatore Romano e Mirko Nigito, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia

– del provvedimento del Ministero della difesa – Comando generale dell’Arma dei carabinieri – Centro nazionale di selezione e reclutamento – Ufficio concorsi e N. 14688/2022 REG.RIC.
contenzioso n. 167/4-4-1-2022 del 3 ottobre 2022, recante l’esclusione del ricorrente dal concorso interno, per titoli ed esami, per l’ammissione al 5° corso superiore di qualificazione (2022-2023) di complessivi 218 allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri;

– ove occorra, del decreto dirigenziale della Direzione generale per il personale militare n. 149204 in data 21 marzo 2022, di indizione del concorso (art. 2, comma 3);
– della graduatoria conclusiva del concorso, approvata dalla Direzione generale per il personale militare con determinazione prot. M_D AB05933 REG2022 0679897 del 16 novembre 2022 e pubblicata sul Giornale ufficiale della difesa n. 33 del 30 novembre 2022, nella parte in cui non comprende più il nominativo del ricorrente;
– dell’elenco dei convocati al corso di formazione, non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;Visti l’articolo 55, nonché gli articoli 27 e 49 cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorrente ha partecipato, nell’ambito del concorso per 218 allievi marescialli, per la quota di posti destinata agli appuntati e carabinieri, e che è stato escluso dal predetto concorso e dalla relativa graduatoria, nella quale risultava inserito in posizione utile, perché, nel corso della procedura, ha acquisito il grado di vice brigadiere, a seguito del superamento del relativo concorso;

Ritenuto che il ricorso presenti sufficienti profili di possibile fondatezza, atteso che il grado da considerare ai fini dell’attribuzione delle diverse categorie di posti da assegnare era quello posseduto dal candidato al momento della presentazione della domanda, mentre la successiva acquisizione di un grado superiore non appare

N. 14688/2022 REG.RIC.

qualificabile come un’ipotesi di perdita dei requisiti di partecipazione e non può quindi determinare l’esclusione dalla procedura (cfr. TAR Lazio, Sez. I Bis, 19 dicembre 2022, n. 7678);
Ritenuto, pertanto, di dover accogliere la domanda cautelare proposta, confermando il decreto presidenziale n. 7405 del 6 dicembre 2022; Ritenuto, altresì, di dover disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria e di autorizzare il ricorrente ad avvalersi, a tal fine, della notifica per pubblici proclami – ai sensi del combinato disposto
dell’art. 41, comma 4, cod. proc. amm., e dell’art. 49, comma 3, cod. proc. amm. – con le seguenti modalità:

– pubblicazione della presente ordinanza, del ricorso e dell’elenco nominativo dei controinteressati sul sito internet del Ministero della difesa – Arma dei carabinieri, nella medesima pagina del sito in cui sono disponibili le informazioni relative alla procedura selettiva di cui si tratta;
– inserimento nella pagina principale del sito di un apposito collegamento permanente, dal quale possa raggiungersi la pagina su cui sono stati pubblicati i dati sopra indicati;
Ritenuto di disporre che:
– a tali incombenti la parte ricorrente dovrà provvedere inoltrando, entro venti giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, apposita richiesta, corredata di copia informatica degli atti indicati, al Comando generale dell’Arma dei carabinieri;
– l’Amministrazione provvederà alla pubblicazione, con le modalità sopra indicate, entro trenta giorni dalla richiesta, rilasciandone attestazione al richiedente, e assicurerà il mantenimento della pubblicazione fino al deposito della sentenza definitiva;
– la prova dell’avvenuta notifica nei modi sopra indicati, contenente anche l’attestazione dell’Amministrazione, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, entro quindici giorni dal rilascio della medesima attestazione;

N. 14688/2022 REG.RIC.

Ritenuto di fissare, per la trattazione di merito del ricorso, l’udienza pubblica dell’8 novembre 2023;
Ritenuto che sussistano giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) accoglie la domanda cautelare proposta e, per l’effetto, ammette con riserva il ricorrente a partecipare al 5° corso superiore di qualificazione (2022–2023) di complessivi 218 allievi marescialli indicato in epigrafe.
Ordina, a carico della parte ricorrente, l’incombente di cui in motivazione, nei termini ivi indicati.

Fissa, per la trattazione di merito del ricorso, l’udienza pubblica dell’8 novembre 2023.

Compensa le spese della presente fase cautelare.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 con l’intervento dei magistrati:

Rosa Perna, Presidente FF
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere, Estensore
Claudio Vallorani, Consigliere

L’ESTENSORE
Floriana Venera Di Mauro

IL PRESIDENTE
Rosa Perna

IL SEGRETARIO