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Esclusione avanzamento Marina Militare Italiana per giudizio scheda valutativa

SENTENZA

con rito abbreviato, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., sul ricorso numero di registro generale 12240 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Carlo Parente, Stefano Monti, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanni Carlo Parente in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della Difesa, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

– della scheda valutativa n. d’ordine 19 relativa al periodo 16 ottobre 2009 – 15 ottobre 2010, notificata il 24.09.2013, ricompilata all’esito dell’accoglimento del ricorso gerarchico avanzato dal ricorrente avverso la precedente scheda valutativa;

nonché con motivi aggiunti proposti il 20 gennaio 2014:

– del MSG prot. n. M_D GMIL2 VDGM II 5 2 2013/300865 del 7 novembre 2013 con cui la Direzione Generale per il Personale Militare ha disposto l’esclusione del ricorrente dalla procedura di avanzamento al grado di primo maresciallo della Marina Militare Italiana, in conseguenza della qualifica finale riportata nella scheda valutativa impugnata con il ricorso introduttivo;

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2014 il dott. Nicola D’Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Dato avviso nella stessa camera di consiglio della possibile decisione immediata nel merito del ricorso, ai sensi dell’art. 60 del cod. proc. amm., e sentite le parti;

Considerato che il ricorrente, a seguito del giudizio riportato nella scheda valutativa relativa al periodo 16 ottobre 2009 – 15 ottobre 2010 (scheda n. 19) nel quale è stato declassato dal grado apicale ad un giudizio “nella media”, è risultato poi escluso dal concorso interno per l’avanzamento al grado di primo maresciallo della Marina Militare;

Vista l’ordinanza istruttoria di questo Tribunale n. 2634/2014 del 5.3.2014, ripetutamente inevasa dall’intimata Amministrazione;

Rilevato che i motivi di ricorso proposti avverso la suddetta scheda valutativa (in particolare la dedotta non coerenza e ragionevolezza della motivazione) appaiono fondati anche alla luce della mancata contestazione ex adverso dell’intimata Amministrazione;

Visto l’art. 64, comma 4, del codice del processo amministrativo;

Ritenuto, pertanto, di accogliere il ricorso;

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e per l’effetto annulla la scheda valutativa impugnata e il conseguente provvedimento di esclusione del ricorrente dal concorso interno di avanzamento.

Condanna l’intimata Amministrazione al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente nella misura di euro 1.500,00(millecinquecento/00), oltre al rimborso del contributo unificato, se corrisposto, e degli altri oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.