menu

Esclusione concorso VFP1 per superamento limiti di età

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4215 del 2014, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

del provvedimento del Ministero della Difesa – Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito, datato 24.2.2014, di esclusione del ricorrente dal concorso per l’arruolamento di complessivi 7000 volontari in ferma prefissata di un anno nell’Esercito Italiano – 2° blocco 2014 (G.U. – 4^ S.S. n. 78/2013);

di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2014 il dott. Domenico Landi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvertite le stesse parti circa la possibilità di definire il giudizio in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

 

Considerato che il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento del Ministero della Difesa – Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito, datato 24 febbraio 2014, di esclusione del ricorrente dal concorso per l’arruolamento di complessivi 7.000 volontari in ferma prefissata di un anno nell’Esercito Italiano – 2 blocco 2014, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale al provvedimento impugnato;

Considerato che il ricorrente deduce censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, lamentando, in buona sostanza, la violazione delle norme vigenti che prevedono, per coloro che hanno espletato servizio militare volontario, l’innalzamento dei limiti di età stabiliti per la partecipazione concorsuale;

Considerato che il ricorrente è stato escluso dalla procedura di reclutamento in quanto l’Amministrazione ha ritenuto che lo stesso fosse privo del requisito dell’età prescritto dall’art. 2, primo comma, lett. a) del bando di concorso (25 anni);

Considerato che il ricorrente, il quale ha svolto servizio militare volontario dal dicembre 2011 al dicembre 2012, sostiene il suo diritto a poter godere dell’innalzamento del limite di età, garantito dall’art. 2, secondo comma, del D.P.R. n. 693 del 1996 a chi abbia prestato servizio militare volontario, per un periodo pari all’effettivo servizio prestato;

Considerato che l’art. 2049 del Codice dell’ordinamento militare prevede espressamente che per la partecipazione a pubblici concorsi il limite massimo di età richiesto è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio militare;

Considerato che la disposta esclusione del ricorrente dalla procedura di cui è causa si fonda sulla applicazione della norma di bando che riserva la partecipazione ai candidati che non abbiano superato i venticinque anni, senza, tuttavia, prevedere espressamente la possibilità dell’innalzamento di tale limite per talune categorie di candidati;

Considerato che tale esclusione si appalesa illegittima in quanto adottata sulla base di una normativa di bando che deve necessariamente essere integrata dalla sopracitata norma imperativa che prevede l’innalzamento del limite di età per determinate categorie di candidati, tra cui va ricompreso il ricorrente che ha diritto per legge alla elevazione del limite di età di un anno, avendo svolto servizio militare volontario per detto periodo;

Conclusivamente, pertanto, il ricorso va accolto, con il conseguente annullamento dell’impugnato provvedimento, mentre le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida nella misura complessiva di Euro 1.500,00 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.